Art. 99.
                       Funzioni della Regione
    1.  La  Regione  esercita  le  seguenti  funzioni  in  materia di
istruzione scolastica:
      a) piano  regionale per il diritto allo studio e all'educazione
permanente;
      b) verifica  di compatibilita' del piano provinciale della rete
delle istituzioni scolastiche;
      c) criteri  e  metodologie  per la formazione dei docenti delle
scuole materne e comunali;
      d) promozione   e   sostegno   dei  comuni  nelle  attrezzature
specialistiche per l'inserimento dei minorati nelle scuole.
    2.  La  Regione,  su delega statale di cui all'art. 138, comma 1,
del  decreto  legislativo  n.  112/1998, persegue obiettivi e azioni,
raccordate   con  quelle  degli  enti  locali,  di  integrazione  tra
istruzione,  formazione  professionale,  orientamento  e  inserimento
lavorativo.    Svolge    in    particolare   le   seguenti   funzioni
amministrative:
      a) programmazione    dell'offerta    formativa   integrata   di
istruzione e formazione professionale;
      b) calendario scolastico;
      c) contributi alle scuole non statali.
    3.  La  Regione,  le  province,  i comuni e le comunita' montane,
nell'ambito  delle  rispettive  competenze, esercitano le funzioni in
materia  di  pianificazione  del  dimensionamento scolastico ai sensi
dell'art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998,  n.  233,  riguardante  il  "Regolamento  recante  norme per il
dimensionamento  ottimale  delle  istituzioni  scolastiche  e  per la
determinazione  degli  organici  funzionali  dei  singoli istituti, a
norma dell'art. 21 della legge n. 59/1997".