Art. 99. Funzioni della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni in materia di istruzione scolastica: a) piano regionale per il diritto allo studio e all'educazione permanente; b) verifica di compatibilita' del piano provinciale della rete delle istituzioni scolastiche; c) criteri e metodologie per la formazione dei docenti delle scuole materne e comunali; d) promozione e sostegno dei comuni nelle attrezzature specialistiche per l'inserimento dei minorati nelle scuole. 2. La Regione, su delega statale di cui all'art. 138, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, persegue obiettivi e azioni, raccordate con quelle degli enti locali, di integrazione tra istruzione, formazione professionale, orientamento e inserimento lavorativo. Svolge in particolare le seguenti funzioni amministrative: a) programmazione dell'offerta formativa integrata di istruzione e formazione professionale; b) calendario scolastico; c) contributi alle scuole non statali. 3. La Regione, le province, i comuni e le comunita' montane, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano le funzioni in materia di pianificazione del dimensionamento scolastico ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, riguardante il "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge n. 59/1997".