Art. 13. P e r s o n a l e 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, con proprio atto da adottarsi previa intesa con la provincia interessata, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce i contingenti complessivi di personale di organico per l'esercizio delle funzioni di ciascuna delle ex-aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale n. 9/1988. 2. Dalla data di decorrenza della nomina del direttore, il personale in servizio a tempo indeterminato presso le aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1988, e' inserito nel ruolo provinciale di competenza, con la salvaguardia del trattamento giuridico ed economico acquisito nel ruolo regionale. Al personale regionale trasferito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 150 della legge regionale 21 agosto 1989, n. 51, "Testo unico della legge sul personale" con oneri a carico della Regione. Al personale trasferito si applicano i benefici relativi agli assegni di mobilita' previsti dalle norme vigenti. Il personale in servizio presso le aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale n. 9/1988 all'entrata in vigore della presente legge, e' destinato alle corrispondenti agenzie per il turismo di cui all'art. 6. 3. Il personale del ruolo unico regionale compreso nel contingente di cui al precedente comma 1, e' trasferito, con il corrispondente posto di pianta organica, ed il relativo finanziamento, alla provincia di competenza. Sono, inoltre, trasferiti alla provincia i posti vacanti di tale contingente, con i relativi finanziamenti. Contestualmente, con le procedure previste dall'art. 32 della legge regionale 7 novembre 1994, n. 81, la giunta regionale provvede alla corrispondente riduzione della propria dotazione organica. 4. Le dotazioni organiche delle agenzie per il turismo sono successivamente definite da parte di ciascuna provincia. In tali dotazioni confluisce il personale trasferito ai sensi del comma 3. 5. Nel caso di scioglimento delle agenzie per il turismo, il personale in servizio presso tali organismi rimane nel ruolo provinciale di appartenenza.