Art. 14.
Successione  nei  rapporti  delle  aziende  di  promozione  turistica
         costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1988
    1.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della presente
legge,  con  deliberazione  della  giunta  regionale  e'  regolato il
subingresso delle province nel patrimonio delle aziende di promozione
turistica costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1988.
    2.   Il  patrimonio  immobiliare  strettamente  connesso  con  le
attivita'  di cui alla presente legge e' trasferito alle province per
lo  svolgimento  delle relative funzioni. Il restante patrimonio, non
trasferito  alle  province, rimane acquisito al patrimonio regionale.
Al  trasferimento  dei  beni si provvede mediante verbali di consegna
sottoscritta  dalle  parti.  Tali verbali costituiscono titolo per le
volture e le trascrizioni.
    3.  Ai  fini di cui al comma 2, e' istituita apposita commissione
paritetica tra Regione e province che provvede all'individuazione dei
beni  delle  aziende  di  promozione  turistica  da  trasferire  alle
province.
    4.  I  beni  patrimoniali  trasferiti  alle province ai sensi dei
precedenti  commi,  hanno  vincolo  di  destinazione per le attivita'
delle  agenzie per il turismo; eventuali rendite e proventi derivanti
da  tali  beni  devono essere obbligatoriamente destinati al bilancio
delle agenzie per il turismo.
    5.  Le  agenzie  per  il turismo di cui all'art. 6, succedono nei
rapporti  attivi  e  passivi  alle  aziende  di  promozione turistica
costituite  ai  sensi  della  legge  regionale  n. 9/1988, al momento
dell'insediamento del direttore della agenzia per il turismo.