Art. 14. Successione nei rapporti delle aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1988 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale e' regolato il subingresso delle province nel patrimonio delle aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1988. 2. Il patrimonio immobiliare strettamente connesso con le attivita' di cui alla presente legge e' trasferito alle province per lo svolgimento delle relative funzioni. Il restante patrimonio, non trasferito alle province, rimane acquisito al patrimonio regionale. Al trasferimento dei beni si provvede mediante verbali di consegna sottoscritta dalle parti. Tali verbali costituiscono titolo per le volture e le trascrizioni. 3. Ai fini di cui al comma 2, e' istituita apposita commissione paritetica tra Regione e province che provvede all'individuazione dei beni delle aziende di promozione turistica da trasferire alle province. 4. I beni patrimoniali trasferiti alle province ai sensi dei precedenti commi, hanno vincolo di destinazione per le attivita' delle agenzie per il turismo; eventuali rendite e proventi derivanti da tali beni devono essere obbligatoriamente destinati al bilancio delle agenzie per il turismo. 5. Le agenzie per il turismo di cui all'art. 6, succedono nei rapporti attivi e passivi alle aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1988, al momento dell'insediamento del direttore della agenzia per il turismo.