Art. 18.
                          Norme transitorie
    1.  Dal  1o luglio  1999  fino  alla  nomina  dei direttori delle
agenzie  per il turismo, gli amministratori straordinari ed i collegi
dei  revisori  delle  aziende  di  promozione turistica costituite ai
sensi  della legge regionale n. 9/1988, istituiti con legge regionale
18 novembre 1998, n. 84 "Scioglimento dei consigli di amministrazione
delle  aziende  di  promozione  turistica di cui alla legge regionale
23 novembre  1988,  n. 9", svolgono le funzioni loro attribuite dalla
medesima  legge  regionale  n.  84/1998.  A tali organi continuano ad
essere  corrisposte  le  indennita'  di  carica  ed  i rimborsi spese
corrisposti alla data del 30 giugno 1999.
    2.  In  sede  di prima applicazione, la nomina degli organi delle
agenzie  per  il turismo e' effettuata dal presidente della provincia
entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
    3.  I  dirigenti  attualmente  in  servizio  presso le aziende di
promozione  turistica  con  la  qualifica  di direttore conservano il
diritto  di optare per la permanenza nel ruolo della Regione, qualora
non  siano  nominati  direttori  delle  agenzie  per il turismo. Tale
opzione  deve  essere esercitata entro trenta giorni dalla nomina del
direttore.