Art. 18. Norme transitorie 1. Dal 1o luglio 1999 fino alla nomina dei direttori delle agenzie per il turismo, gli amministratori straordinari ed i collegi dei revisori delle aziende di promozione turistica costituite ai sensi della legge regionale n. 9/1988, istituiti con legge regionale 18 novembre 1998, n. 84 "Scioglimento dei consigli di amministrazione delle aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 23 novembre 1988, n. 9", svolgono le funzioni loro attribuite dalla medesima legge regionale n. 84/1998. A tali organi continuano ad essere corrisposte le indennita' di carica ed i rimborsi spese corrisposti alla data del 30 giugno 1999. 2. In sede di prima applicazione, la nomina degli organi delle agenzie per il turismo e' effettuata dal presidente della provincia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. I dirigenti attualmente in servizio presso le aziende di promozione turistica con la qualifica di direttore conservano il diritto di optare per la permanenza nel ruolo della Regione, qualora non siano nominati direttori delle agenzie per il turismo. Tale opzione deve essere esercitata entro trenta giorni dalla nomina del direttore.