Art. 3. Attivita' di promozione turistica 1. Le attivita' di promozione turistica locale sono svolte da comuni e province tramite le agenzie per il turismo. Si intendono per attivita' di promozione turistica locale le iniziative tese alla conoscenza e alla valorizzazione delle risorse e dei servizi turistici da attuare in ambito nazionale, nel quadro della programmazione regionale. L'agenzia regionale per la promozione economica della Toscana di cui all'art. 28 della legge regionale 1o dicembre 1998, n. 87, nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' avvalersi delle agenzie per il turismo per iniziative che richiedono specifici riferimenti all'offerta locale. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di promozione della conoscenza delle risorse e dei servizi turistici offerti nel territorio di rispettiva competenza, gli enti locali, le agenzie per il turismo e la Regione concertano i propri interventi al fine di garantire l'immagine unitaria degli ambiti territoriali di cui all'art. 5, anche in collaborazione con le rappresentanze degli operatori del settore. 3. La Regione, attraverso il piano triennale della promozione economica di cui all'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 "Disciplina delle attivita' di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo", definisce gli obiettivi e le modalita' per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente articolo promuovendo la necessaria integrazione tra gli interventi dei soggetti pubblici e dei soggetti privati, nonche' le modalita' per garantire il raccordo tra l'attuazione dei programmi di attivita' delle agenzie per il turismo e quelli dell'agenzia di promozione economica della Toscana. 4. La provincia adotta un piano triennale, sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 3, come riferimento per l'attivita' delle agenzie per il turismo.