Art. 3.
                  Attivita' di promozione turistica
    1.  Le  attivita'  di  promozione turistica locale sono svolte da
comuni e province tramite le agenzie per il turismo. Si intendono per
attivita'  di  promozione  turistica  locale  le iniziative tese alla
conoscenza   e  alla  valorizzazione  delle  risorse  e  dei  servizi
turistici   da   attuare   in  ambito  nazionale,  nel  quadro  della
programmazione  regionale.  L'agenzia  regionale  per  la  promozione
economica  della  Toscana  di  cui  all'art. 28 della legge regionale
1o dicembre  1998, n. 87, nell'esercizio delle proprie funzioni, puo'
avvalersi  delle agenzie per il turismo per iniziative che richiedono
specifici riferimenti all'offerta locale.
    2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  promozione  della
conoscenza   delle  risorse  e  dei  servizi  turistici  offerti  nel
territorio  di rispettiva competenza, gli enti locali, le agenzie per
il  turismo  e  la  Regione concertano i propri interventi al fine di
garantire  l'immagine  unitaria  degli  ambiti  territoriali  di  cui
all'art.  5,  anche  in  collaborazione  con  le rappresentanze degli
operatori del settore.
    3.  La  Regione,  attraverso  il piano triennale della promozione
economica  di cui all'art. 4 della legge regionale 14 aprile 1997, n.
28  "Disciplina delle attivita' di promozione economica delle risorse
toscane  e  di  supporto  al  processo  di internazionalizzazione nei
settori  produttivi  dell'agricoltura,  artigianato,  piccola e media
impresa   industriale  e  turismo",  definisce  gli  obiettivi  e  le
modalita'  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di cui al presente
articolo  promuovendo  la  necessaria integrazione tra gli interventi
dei  soggetti  pubblici  e dei soggetti privati, nonche' le modalita'
per garantire il raccordo tra l'attuazione dei programmi di attivita'
delle  agenzie  per  il  turismo  e quelli dell'agenzia di promozione
economica della Toscana.
    4.  La  provincia  adotta  un  piano  triennale, sulla base degli
indirizzi   regionali  di  cui  al  comma  3,  come  riferimento  per
l'attivita' delle agenzie per il turismo.