Art. 2. Modifiche all'art. 7 della legge regioanle n. 28/1997 1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1997, e' abrogato. 2. Il comma 3 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1997, e' sostituito dal seguente: "3. La provincia verifica il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.". 3. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1997 le parole ", con esclusione delle filiali in relazione alla propria sede" sono abrogate. 4. Il comma 9 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1997 e' sostituito dal seguente: "9. L'apertura di una filiale di agenzia di viaggio e' comunicata, preventivamente, alla provincia competente per territorio, specificando gli estremi dell'autorizzazione relativi alla sede e dichiarando che l'assicurazione di cui all'art. 11, comma 6, e' stata estesa all'attivita' della filiale nonche' che i locali posseggono i requisiti previsti dall'art. 8, comma 3.". 5. Il comma 10 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1997 e' sostituito dal seguente: "10. La mancanza dei requisiti di cui al comma 9 comporta la chiusura della filiale sino alla regolarizzazione degli stessi.". 6. Il comma 12 dell'art. 7 della legge regionale n. 28/1997 e' sostituito dal seguente: "12. La provincia da' comunicazione dell'avvenuto rilascio di nuove autorizzazioni nonche' dell'apertura di filiali alla Regione ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, entro trenta giorni.".