Art. 2.
       Modifiche all'art.  7 della legge regioanle n. 28/1997
    1. Il  comma  2 dell'art.  7 della legge regionale n. 28/1997, e'
abrogato.
    2. Il  comma  3 dell'art.  7 della legge regionale n. 28/1997, e'
sostituito dal seguente:
    "3. La  provincia  verifica  il possesso da parte del richiedente
dei  requisiti di cui agli articoli 11 e 12 del testo unico approvato
con   regio   decreto   18 giugno   1931,   n.   773   e   successive
modificazioni.".
    3. Al  comma  5  dell'art.  7 della legge regionale n. 28/1997 le
parole  ",  con  esclusione  delle  filiali in relazione alla propria
sede" sono abrogate.
    4. Il  comma  9  dell'art.  7 della legge regionale n. 28/1997 e'
sostituito dal seguente:
    "9. L'apertura   di   una   filiale  di  agenzia  di  viaggio  e'
comunicata,    preventivamente,   alla   provincia   competente   per
territorio,  specificando  gli  estremi  dell'autorizzazione relativi
alla  sede  e  dichiarando  che  l'assicurazione di cui all'art.  11,
comma  6,  e'  stata estesa all'attivita' della filiale nonche' che i
locali posseggono i requisiti previsti dall'art.  8, comma 3.".
    5. Il  comma  10 dell'art.  7 della legge regionale n. 28/1997 e'
sostituito dal seguente:
    "10. La  mancanza  dei  requisiti  di  cui al comma 9 comporta la
chiusura della filiale sino alla regolarizzazione degli stessi.".
    6. Il  comma  12 dell'art.  7 della legge regionale n. 28/1997 e'
sostituito dal seguente:
    "12. La  provincia  da'  comunicazione  dell'avvenuto rilascio di
nuove autorizzazioni nonche' dell'apertura di filiali alla Regione ed
alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  del
turismo, entro trenta giorni.".