Art. 6.
       Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 28/1997
    1. Al  comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1997 dopo
le parole "le attivita' previste dall'art. 3" sono inserite le parole
"comma 2".
    2. Nel  comma  11  dell'art. 19  della legge regionale n. 28/1997
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole "sempreche' la stessa
organizzazione del viaggio non rientri nei programmi scolastici.".