Art. 6. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 28/1997 1. Al comma 8 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1997 dopo le parole "le attivita' previste dall'art. 3" sono inserite le parole "comma 2". 2. Nel comma 11 dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1997 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "sempreche' la stessa organizzazione del viaggio non rientri nei programmi scolastici.".