Art. 7.
       Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 28/1997
    1. Al  comma  2  dell'art. 20 della legge regionale n. 28/1997 le
parole da "Chiunque intraprenda" a "autorizzazione, e' soggetto" sono
sostituite dalle seguenti:
    "L'organizzazione  o  l'intermediazione o la vendita di pacchetti
turistici  senza  l'autorizzazione  prevista  dalla presente legge e'
soggetta".