Art. 7. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 28/1997 1. Al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 28/1997 le parole da "Chiunque intraprenda" a "autorizzazione, e' soggetto" sono sostituite dalle seguenti: "L'organizzazione o l'intermediazione o la vendita di pacchetti turistici senza l'autorizzazione prevista dalla presente legge e' soggetta".