Art. 8.
                            Norme finali
    1. Le   autorizzazioni   relative   alle   filiali  in  esercizio
all'entrata in vigore della presente legge sono estinte.
    2. I depositi cauzionali autonomi riferiti alle filiali di cui al
comma   1  sono  svincolati  d'ufficio  entro  quarantacinque  giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 5 novembre 1999
                                MORI