Art. 8. Norme finali 1. Le autorizzazioni relative alle filiali in esercizio all'entrata in vigore della presente legge sono estinte. 2. I depositi cauzionali autonomi riferiti alle filiali di cui al comma 1 sono svincolati d'ufficio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 5 novembre 1999 MORI