Art. 5. Regimi di aiuto 1. I contributi previsti dalle seguenti leggi sono concessi nei limiti del regime di aiuto de minimis, di cui alla comunicazione della commissione delle Comunita' europee pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996: a) legge regionale 14 luglio 1978, n. 40, (Norme in materia di manifestazioni fieristiche); b) legge regionale 24 marzo 1980, n. 17, (Disciplina degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia); c) legge regionale 30 gennaio 1995, n. 8, (Subdelega ai comuni delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione di carburanti per autotrazione e loro disciplina); d) legge regionale 14 agosto 1995, n. 41, (Disposizioni in materia di promozione occupazionale); e) legge regionale 11 novembre 1997, n. 45, (Disciplina degli interventi da attuarsi nell'ambito dei distretti industriali della Liguria). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 11 novembre 1999 MORI