Art. 5.
                           Regimi di aiuto
    1. I  contributi  previsti dalle seguenti leggi sono concessi nei
limiti  del  regime  di  aiuto  de minimis, di cui alla comunicazione
della  commissione  delle Comunita' europee pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee del 6 marzo 1996:
      a) legge  regionale 14 luglio 1978, n. 40, (Norme in materia di
manifestazioni fieristiche);
      b) legge  regionale  24 marzo  1980,  n.  17, (Disciplina degli
interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia);
      c) legge  regionale 30 gennaio 1995, n. 8, (Subdelega ai comuni
delle funzioni amministrative delegate in materia di distribuzione di
carburanti per autotrazione e loro disciplina);
      d) legge  regionale  14 agosto  1995,  n.  41, (Disposizioni in
materia di promozione occupazionale);
      e) legge  regionale  11 novembre 1997, n. 45, (Disciplina degli
interventi  da  attuarsi  nell'ambito dei distretti industriali della
Liguria).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 11 novembre 1999
                                MORI