Art. 10.
                     Commercio su area pubblica
    1.  Il  consiglio  regionale,  con le procedure di cui all'art.3,
comma 1, definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree
da  destinare  all'esercizio  del  commercio  su  aree pubbliche, con
riferimento  alle tipologie di manifestazioni e forme ed in relazione
alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica.
    2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi:
      a) ottimizzare    il   servizio,   con   particolare   riguardo
all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta;
      b) realizzare  un  adeguato  equilibrio  con  le altre forme di
distribuzione,   tenuto   conto  delle  presenze  dei  consumatori  e
attraverso   la  valorizzazione  del  ruolo  di  completamento  e  di
alternativa rispetto al commercio fisso;
      c) definire  un  disegno  territoriale  del  commercio  su area
pubblica in correlazione con le peculiarita' territoriali, secondo le
tipologie individuate dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n.
114/1998;
      d) incentivare  il  commercio  su area pubblica nelle sue varie
forme,  anche  itineranti,  per  potenziare  l'offerta commerciale in
ambito urbano e per valorizzare il suo ruolo dal punto di vista della
concorrenza  anche  nei  confronti  delle  forme di commercio fisso a
localizzazione extraurbana;
      e) sostenere  l'adeguamento  delle  aree  alle norme di igiene,
sanita' e sicurezza;
      f) valorizzare  il  ruolo  della  produzione  agricola locale e
regionale.
    3.  Il  consiglio  regionale,  secondo  le procedure stabilite al
comma  1,  puo'  modificare  i  criteri  sulla  base delle successive
esperienze  applicative,  delle  modificazioni del contesto economico
del  mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli
ambiti territoriali della Regione.