Art. 10. Commercio su area pubblica 1. Il consiglio regionale, con le procedure di cui all'art.3, comma 1, definisce i criteri generali per l'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con riferimento alle tipologie di manifestazioni e forme ed in relazione alla localizzazione, dimensionamento e composizione merceologica. 2. I criteri perseguono i seguenti obiettivi: a) ottimizzare il servizio, con particolare riguardo all'ubicazione ed alla tipologia dell'offerta; b) realizzare un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, tenuto conto delle presenze dei consumatori e attraverso la valorizzazione del ruolo di completamento e di alternativa rispetto al commercio fisso; c) definire un disegno territoriale del commercio su area pubblica in correlazione con le peculiarita' territoriali, secondo le tipologie individuate dall'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998; d) incentivare il commercio su area pubblica nelle sue varie forme, anche itineranti, per potenziare l'offerta commerciale in ambito urbano e per valorizzare il suo ruolo dal punto di vista della concorrenza anche nei confronti delle forme di commercio fisso a localizzazione extraurbana; e) sostenere l'adeguamento delle aree alle norme di igiene, sanita' e sicurezza; f) valorizzare il ruolo della produzione agricola locale e regionale. 3. Il consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, puo' modificare i criteri sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.