Art. 11.
        Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica
    1.  La  giunta  regionale,  sentite  le rappresentanze degli enti
locali,   le   organizzazioni   regionali  piu'  rappresentative  dei
consumatori  e delle imprese del commercio e dei produttori agricoli,
adotta  i  criteri  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  per  il
commercio  su area pubblica, nonche' per l'istituzione, soppressione,
spostamento,  funzionamento  dei  mercati  e  delle  varie  forme  di
commercio  su area pubblica, ai sensi dell'art. 28, commi 12 e 13 del
decreto legislativo n. 114/1998.
    2. Allo stesso modo la giunta regionale determina:
      a) le  indicazioni  relative  alle  modalita'  di esercizio del
commercio  su  area  pubblica,  alle procedure per il rilascio e alle
altre  vicende  giuridico-amministrative  delle  autorizzazioni  ed i
criteri per l'assegnazione dei posteggi;
      b) le  modalita'  di  partecipazione dei produttori agricoli al
commercio su area pubblica;
      c) le  disposizioni  relative alla valenza delle autorizzazioni
gia' rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Commercio
su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione;
      d) gli  indirizzi  in  materia  di  orari  delle  attivita'  di
commercio su area pubblica con particolare riguardo:
        1) al rispetto dei principi dell'art.8 della presente legge;
        2) alle diverse modalita' di esercizio dell'attivita';
        3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;
        4)  alla  possibilita'  di  stabilire  fasce diversificate di
orari  fra  commercio  su  area pubblica e commercio in sede fissa in
relazione alle esigenze dei consumatori;
        5)  alle  limitazioni  per motivi di interesse e di sicurezza
pubblica.
    3.  Gli  indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per
ragioni  di  ottimizzazione  del  funzionamento del commercio su area
pubblica.
    4.  I  comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il
commercio  su  ea  pubblica  con  le stesse modalita' previste per le
autorizzazioni   non  stagionali,  nonche'  concedere  autorizzazioni
temporanee  alla  vendita  su  area  pubblica  in occasione di fiere,
feste,   mercati  o  altre  riunioni  straordinarie  di  persone.  Le
autorizzazioni  sono  valide  soltanto  per  i  giorni delle predette
riunioni  e  sono  rilasciate esclusivamente a chi e' in possesso dei
requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.