Art. 11. Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica 1. La giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio e dei produttori agricoli, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonche' per l'istituzione, soppressione, spostamento, funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica, ai sensi dell'art. 28, commi 12 e 13 del decreto legislativo n. 114/1998. 2. Allo stesso modo la giunta regionale determina: a) le indicazioni relative alle modalita' di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi; b) le modalita' di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica; c) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni gia' rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Commercio su aree pubbliche), sia ex novo che per effetto di conversione; d) gli indirizzi in materia di orari delle attivita' di commercio su area pubblica con particolare riguardo: 1) al rispetto dei principi dell'art.8 della presente legge; 2) alle diverse modalita' di esercizio dell'attivita'; 3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa; 4) alla possibilita' di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori; 5) alle limitazioni per motivi di interesse e di sicurezza pubblica. 3. Gli indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per ragioni di ottimizzazione del funzionamento del commercio su area pubblica. 4. I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su ea pubblica con le stesse modalita' previste per le autorizzazioni non stagionali, nonche' concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi e' in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.