Art. 13. Vendite di liquidazione 1. La vendita di liquidazione e' soggetta a previa comunicazione al comune ove ha sede il punto di vendita e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa. 2. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara: a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita; b) le date di inizio e quella di cessazione della vendita; c) le motivazioni della liquidazione; d) le merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche, con indicazione della qualita' e quantita', dei prezzi praticati prima della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati nella stessa; e) i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore. 3. Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di attivita', cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio e trasformazione dei locali devono altresi' contenere l'indicazione degli estremi delle comunicazioni o autorizzazioni, concessioni o licenze, di presupposto o, nel caso di cessione, dell'atto di cessione. 4. Le operazioni di rinnovo di minore entita', non supportate da atti amministrativi di presupposto, necessitano dei preventivi di spesa allegati alla comunicazione. Il comune valuta l'opportunita' di consentire la liquidazione. 5. I comuni stabiliscono la durata della vendita di liquidazione, comunque per un periodo massimo di tre mesi, sulla base delle motivazioni contenute nella comunicazione. 6. A decorrere dall'inizio delle vendite di cui al presente articolo, e' vietato introdurre, nei locali e pertinenze del punto vendita interessato, ulteriori merci del genere di quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. Il divieto di rifornimento riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in conto deposito. 7. Durante le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti di presupposto all'esercizio dell'attivita' di vendita. E' vietata l'effettuazione di vendita di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.