Art. 13.
                       Vendite di liquidazione
    1.  La vendita di liquidazione e' soggetta a previa comunicazione
al  comune  ove  ha sede il punto di vendita e puo' essere effettuata
decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa.
    2. Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara:
      a) l'ubicazione  dell'esercizio  nel  quale viene effettuata la
vendita;
      b) le date di inizio e quella di cessazione della vendita;
      c) le motivazioni della liquidazione;
      d) le  merci poste in vendita, distinte per voci merceologiche,
con  indicazione  della  qualita'  e  quantita', dei prezzi praticati
prima  della vendita straordinaria e dei prezzi che saranno praticati
nella stessa;
      e) i   testi  delle  asserzioni  pubblicitarie  ai  fini  della
corretta informazione al consumatore.
    3.  Le comunicazioni relative alle liquidazioni per cessazione di
attivita',  cessione di azienda, trasferimento di sede dell'esercizio
e  trasformazione  dei locali devono altresi' contenere l'indicazione
degli  estremi  delle  comunicazioni  o autorizzazioni, concessioni o
licenze,  di  presupposto  o,  nel  caso  di  cessione,  dell'atto di
cessione.
    4.  Le operazioni di rinnovo di minore entita', non supportate da
atti  amministrativi  di  presupposto,  necessitano dei preventivi di
spesa allegati alla comunicazione. Il comune valuta l'opportunita' di
consentire la liquidazione.
    5. I comuni stabiliscono la durata della vendita di liquidazione,
comunque  per  un  periodo  massimo  di  tre  mesi,  sulla base delle
motivazioni contenute nella comunicazione.
    6.  A  decorrere  dall'inizio  delle  vendite  di cui al presente
articolo,  e'  vietato  introdurre, nei locali e pertinenze del punto
vendita  interessato,  ulteriori  merci  del  genere di quelle per le
quali  viene  effettuata  la  vendita  di liquidazione. Il divieto di
rifornimento  riguarda sia le merci acquistate sia quelle concesse in
conto deposito.
    7.  Durante  le vendite di liquidazione rimangono validi gli atti
di  presupposto  all'esercizio  dell'attivita' di vendita. E' vietata
l'effettuazione  di  vendita  di  liquidazione  con  il  sistema  del
pubblico incanto.