Art. 14. Vendite di fine stagione 1. La vendita di fine stagione deve essere preceduta da comunicazione al comune, ove ha sede il punto di vendita, contenente: a) l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita; b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita; c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita; d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore. 2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno, precisamente dal 10 gennaio al 31 marzo e dal 10 luglio al 30 settembre. Nell'ambito di tali periodi i comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di quattro settimane, anche non continuative, per ciascun periodo. Per la definizione del calendario annuale delle vendite di fine stagione, i comuni si raccordano con gli altri comuni confinanti anche con riferimento alle aree di programmazione commerciale previste dagli indirizzi e criteri di cui all'art. 3.