Art. 14.
                      Vendite di fine stagione
    1.   La  vendita  di  fine  stagione  deve  essere  preceduta  da
comunicazione al comune, ove ha sede il punto di vendita, contenente:
      a) l'ubicazione  dell'esercizio  nel  quale viene effettuata la
vendita;
      b) la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
      c) le  percentuali  degli sconti o ribassi praticati sui prezzi
normali di vendita;
      d) i  testi  delle  asserzioni  pubblicitarie,  ai  fini  della
corretta informazione al consumatore.
    2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto
in  due  periodi dell'anno, precisamente dal 10 gennaio al 31 marzo e
dal  10 luglio  al 30 settembre. Nell'ambito di tali periodi i comuni
fissano  annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad
un  massimo di quattro settimane, anche non continuative, per ciascun
periodo.  Per  la definizione del calendario annuale delle vendite di
fine stagione, i comuni si raccordano con gli altri comuni confinanti
anche   con  riferimento  alle  aree  di  programmazione  commerciale
previste dagli indirizzi e criteri di cui all'art. 3.