Art. 15. Disposizioni comuni 1. I comuni stabiliscono le modalita' relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure piu' idonee di controllo, al fine di garantire la veridicita' e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione in relazione alla tutela del consumatore. 2. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione e di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del decreto legislativo n. 114/1998. In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a trenta giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorita' giudiziaria a seguito di esecuzione forzata. 3. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione o nella relativa pubblicita' e' vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.