Art. 15.
                         Disposizioni comuni
    1.  I  comuni stabiliscono le modalita' relative alle indicazioni
dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure piu' idonee
di  controllo,  al  fine di garantire la veridicita' e la correttezza
dell'effettuazione  delle  vendite di liquidazione e di fine stagione
in relazione alla tutela del consumatore.
    2.  Le  violazioni  alle  disposizioni  in  materia di vendita di
liquidazione  e  di  fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22,
commi  3,  6  e  7  del  decreto  legislativo n. 114/1998. In caso di
particolare  gravita'  o  di  recidiva  il  sindaco  puo' disporre la
sospensione  dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a
trenta  giorni.  Tali  disposizioni  non  si  applicano  alle vendite
disposte dall'autorita' giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.
    3.  Nelle  vendite  di  liquidazione  e  di fine stagione o nella
relativa   pubblicita'   e'  vietato  l'uso  della  dizione  "vendite
fallimentari"  come  pure  ogni  riferimento  a fallimento, procedure
fallimentari,  esecutive,  individuali  o concorsuali e simili, anche
come termine di paragone.