Art. 16. Centri di assistenza tecnica 1. La Regione, in attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo n. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attivita' di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell'ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualita' ed alla loro certificazione. 2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilita' di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale. 3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attivita' di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro. 4. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell'innovazione, l'individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, puo' partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica. 5. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresi' l'autorita' competente, i criteri e i termini per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attivita' esercitate, nonche' le sanzioni applicabili. 6. La giunta regionale stabilisce altresi' criteri e modalita' di incentivazione dei centri.