Art. 16.
                    Centri di assistenza tecnica
    1. La Regione, in attuazione dell'art. 23 del decreto legislativo
n.   114/1998,   promuove  la  costituzione  di  appositi  centri  di
assistenza   tecnica,   di  seguito  denominati  centri  al  fine  di
sviluppare  i  processi  di ammodernamento della rete distributiva. I
centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti
interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attivita' di
assistenza   tecnica   in   materia   di  innovazione  tecnologica  e
organizzativa,  di  gestione  economica  e finanziaria di impresa, di
accesso  ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei
consumatori,  di  tutela  dell'ambiente,  di  igiene  e sicurezza sul
lavoro,  di  interventi  finalizzati  alla introduzione di sistemi di
qualita' ed alla loro certificazione.
    2.  I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di
uno  per  soggetto  costituente,  esclusivamente  in  presenza di uno
statuto  che preveda lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1
a   favore   di  tutte  le  imprese  richiedenti  le  prestazioni,  a
prescindere   dall'appartenenza  o  meno  delle  stesse  ai  soggetti
istitutivi  del  centro,  e  della  disponibilita'  di  una struttura
articolata e funzionante sul territorio regionale.
    3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni
di  categoria  del  settore  rappresentative di almeno il 5 per cento
delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i
dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del
centro,  anche  congiuntamente  ad  altri  soggetti  interessati.  Le
associazioni  e  gli  altri soggetti devono avere svolto attivita' di
assistenza  tecnica  alle imprese commerciali nei tre anni precedenti
la costituzione del centro.
    4.  La  Regione,  al  fine  di assicurare un adeguato supporto al
raggiungimento  degli  obiettivi  della  programmazione  regionale di
settore,   in   particolare   la   sensibilizzazione   alla   cultura
dell'innovazione, l'individuazione ed il coordinamento delle linee di
formazione  e  aggiornamento,  la finalizzazione degli incentivi allo
sviluppo  del  commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli
enti  locali per la riqualificazione del territorio, puo' partecipare
alla formazione di centri di assistenza tecnica.
    5.  La  giunta  regionale,  entro  novanta giorni dall'entrata in
vigore  della presente legge, stabilisce le modalita' ed i termini di
presentazione   delle  richieste  di  autorizzazione  e  la  relativa
documentazione. Stabilisce altresi' l'autorita' competente, i criteri
e  i  termini  per il rilascio dell'autorizzazione, i controlli sulla
documentazione  prodotta  e  sulle  attivita'  esercitate, nonche' le
sanzioni applicabili.
    6. La giunta regionale stabilisce altresi' criteri e modalita' di
incentivazione dei centri.