Art. 17.
                      Formazione professionale
    1.  La  giunta  regionale  individua  i  percorsi  formativi  per
l'accesso all'imprenditorialita', per l'aggiornamento degli operatori
in  attivita',  per  l'innalzamento o la riqualificazione del livello
professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di
organizzazione   e  qualita'  della  gestione,  marketing,  normativa
ambientale,   sicurezza,   tutela   e  informazione  ai  consumatori,
introduzione  dei  sistemi di qualita' e loro certificazione, al fine
di  favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore
commerciale  e  di  sostenere e qualificare l'occupazione nel settore
distributivo.
    2.  Le  modalita'  organizzative,  la  durata,  le  materie  ed i
finanziamenti  dei  corsi  di formazione professionale sono stabilite
dalla  giunta  regionale in conformita' alle disposizioni delle leggi
regionali,  statali  e comunitarie in materia di politiche attive del
lavoro, formazione e servizi all'impiego.
    3.  La  partecipazione  ai  corsi  di  formazione  professionale,
conclusasi  con esito positivo, costituisce condizione indispensabile
per  l'accesso  all'esercizio  del commercio relativamente al settore
merceologico   alimentare;   le  modalita'  di  partecipazione  e  di
ammissione  alle  prove finali per l'accertamento dell'idoneita' sono
stabilite dalla giunta regionale.
    4.  I  corsi,  secondo  i  percorsi  formativi di cui al comma 1,
possono   essere  istituiti,  mediante  convenzione  con  la  Regione
Piemonte,   dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura   (C.C.I.A.A.)  e  dalle  loro  aziende  speciali,  dalle
associazioni  di categoria piu' rappresentative del settore a livello
regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di
assistenza tecnica, da altri soggetti gia' operanti nel settore della
formazione professionale.
    5.  La giunta autorizza altresi' i piani di formazione e verifica
la  rispondenza  agli obiettivi dei programmi di formazione portati a
conoscenza prima dell'inizio dei corsi.
    6.  Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito
professionale  di  cui  all'art.  5,  comma 5, lettera a) del decreto
legislativo  n. 114/1998, i corsi effettuati presso enti riconosciuti
da   altre   Regioni   nonche'   l'avvenuto  superamento,  con  esito
favorevole,  delle  prove di idoneita' gia' previste per l'iscrizione
al  registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971,
n. 426 (Disciplina del commercio).
    7.  In  fase  di prima applicazione, e comunque non oltre un anno
dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di
cui  al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle C.C.I.A.A. e dalle
associazioni   di   categoria   piu'   rappresentative   del  settore
commerciale secondo i programmi della previgente normativa in materia
di  commercio. A tale scopo, presso ciascuna C.C.I.A.A. e' costituita
e nominata un'apposita commissione d'esame, composta da:
      a) un   esperto   designato  dalla  competente  C.C.I.A.A.,  in
qualita' di presidente;
      b) un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato
dalla competente direzione regionale alla sanita';
      c) un   esperto   di   tecnica   commerciale   designato  dalla
C.C.I.A.A.;
      d) un esperto di merceologia designato dalla C.C.I.A.A.;
      e) un  rappresentante  della struttura formativa che ha gestito
il corso.
    8.  La  commissione  e' integrata per ogni sessione d'esame da un
componente  del collegio docenti che, nominato dal responsabile della
struttura  formativa,  svolge  le  funzioni  di segretario durante lo
svolgimento dello scrutinio.
    9.   I   corsi   di   formazione   professionale   per  l'accesso
all'esercizio  del  commercio,  relativamente al settore merceologico
alimentare  e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al
comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono
posti  a  carico  dei  soggetti  organizzatori dei corsi e ricompresi
nella  quota  d'iscrizione  posta  a carico degli allievi, secondo le
modalita' stabilite in apposita convenzione.