Art. 17. Formazione professionale 1. La giunta regionale individua i percorsi formativi per l'accesso all'imprenditorialita', per l'aggiornamento degli operatori in attivita', per l'innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualita' della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualita' e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l'occupazione nel settore distributivo. 2. Le modalita' organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla giunta regionale in conformita' alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego. 3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalita' di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita' sono stabilite dalla giunta regionale. 4. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria piu' rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti gia' operanti nel settore della formazione professionale. 5. La giunta autorizza altresi' i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell'inizio dei corsi. 6. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all'art. 5, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 114/1998, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni nonche' l'avvenuto superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneita' gia' previste per l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio). 7. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle C.C.I.A.A. e dalle associazioni di categoria piu' rappresentative del settore commerciale secondo i programmi della previgente normativa in materia di commercio. A tale scopo, presso ciascuna C.C.I.A.A. e' costituita e nominata un'apposita commissione d'esame, composta da: a) un esperto designato dalla competente C.C.I.A.A., in qualita' di presidente; b) un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanita'; c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla C.C.I.A.A.; d) un esperto di merceologia designato dalla C.C.I.A.A.; e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso. 8. La commissione e' integrata per ogni sessione d'esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio. 9. I corsi di formazione professionale per l'accesso all'esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d'iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalita' stabilite in apposita convenzione.