Art. 18. Credito al commercio 1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti: a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realta' minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali; b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l'innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualita', la formazione e l'aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziate all'art. 24, comma 2, lettera c); c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; d) al sostegno della costituzione dei centri di assistenza tecnica e del loro finanziamento per l'attuazione di specifici progetti. 2. La Regione interviene a favore degli enti locali, delle imprese commerciali e loro forme associative per il finanziamento dei progetti integrati di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione dei fini ivi indicati. 3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1 sono attribuiti in una delle seguenti forme: concessione di garanzie sui prestiti; bonus fiscale; contributi in conto capitale e in conto interessi; finanziamenti agevolati; finanziamenti su operazioni di leasing e di ingegnerizzazione finanziaria. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale. 4. In fase di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del provvedimento regionale attuativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59), la giunta regionale determina i criteri e le modalita' degli interventi a favore dei soggetti di cui al comma 1, concessi mediante risorse proprie, statali o comunitarie. 5. In particolare la giunta, sulla base degli obiettivi della programmazione regionale di settore ed in conformita' dei limiti imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole e medie imprese, per ciascun intervento individua: a) la tipologia del procedimento con riferimento alle caratteristiche ed alle finalita' dell'aiuto; b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale di applicazione; c) la tipologia e il periodo di ammissibilita' delle spese nonche' la relativa documentazione; d) la forma dell'aiuto concedibile scegliendolo tra quelli indicati al comma 3; e) le intensita' dell'aiuto e le modalita' di calcolo in equivalente sovvenzione lorda o netta; f) i termini per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di concessione ed erogazione dell'intervento; g) le modalita' e i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime di convenzione con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi del procedimento. 6. La giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascun regime d'aiuto e la capacita' di perseguire i relativi obiettivi. Sulla scorta dei dati rilevati, la giunta regionale entro il mese di giugno di ciascun anno predispone e trasmette al consiglio regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento: a) lo stato di attuazione finanziario; b) l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; c) l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.