Art. 18.
                        Credito al commercio
    1. La Regione agevola l'accesso al credito delle imprese operanti
nel settore del commercio attraverso interventi diretti:
      a) alla  realizzazione  di  progetti  integrati con il concorso
degli  enti  locali  per  la  valorizzazione  del tessuto commerciale
urbano,  la  rivitalizzazione delle realta' minori, la qualificazione
del territorio e la creazione di centri commerciali naturali;
      b) ai    programmi   di   sviluppo   delle   imprese   inerenti
l'innovazione    gestionale    e   tecnologica,   il   ricorso   alla
certificazione   di   qualita',   la   formazione  e  l'aggiornamento
professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono
attuati  anche  mediante l'utilizzo del fondo di cui all'art. 4 della
legge  regionale  9 maggio  1997,  n.  21 (Norme per lo sviluppo e la
qualificazione   dell'artigianato),  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo,
sul  quale  possono confluire le risorse stanziate all'art. 24, comma
2, lettera c);
      c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative
di garanzia collettiva fidi;
      d) al  sostegno  della  costituzione  dei  centri di assistenza
tecnica  e  del  loro  finanziamento  per  l'attuazione  di specifici
progetti.
    2.  La  Regione  interviene  a  favore  degli  enti locali, delle
imprese commerciali e loro forme associative per il finanziamento dei
progetti integrati di cui al comma 1, lettera a) per la realizzazione
dei fini ivi indicati.
    3. I benefici determinati dagli interventi di cui al comma 1 sono
attribuiti  in  una delle seguenti forme: concessione di garanzie sui
prestiti;  bonus  fiscale;  contributi  in  conto capitale e in conto
interessi;  finanziamenti  agevolati;  finanziamenti su operazioni di
leasing  e  di  ingegnerizzazione  finanziaria.  Gli  interventi sono
attuati con procedimento automatico, valutativo e negoziale.
    4.  In fase di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del
provvedimento  regionale  attuativo  del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
di  sostegno  pubblico  alle  imprese,  a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera  c)  della  legge  15 marzo 1997, n. 59), la giunta regionale
determina  i  criteri  e  le  modalita' degli interventi a favore dei
soggetti  di  cui  al  comma  1,  concessi  mediante risorse proprie,
statali o comunitarie.
    5.  In  particolare  la  giunta, sulla base degli obiettivi della
programmazione  regionale  di  settore  ed  in conformita' dei limiti
imposti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle piccole
e medie imprese, per ciascun intervento individua:
      a) la   tipologia   del   procedimento   con  riferimento  alle
caratteristiche ed alle finalita' dell'aiuto;
      b) i requisiti dei soggetti beneficiari e l'ambito territoriale
di applicazione;
      c) la  tipologia  e  il  periodo  di ammissibilita' delle spese
nonche' la relativa documentazione;
      d) la  forma  dell'aiuto  concedibile  scegliendolo  tra quelli
indicati al comma 3;
      e) le  intensita'  dell'aiuto  e  le  modalita'  di  calcolo in
equivalente sovvenzione lorda o netta;
      f) i  termini  per la realizzazione dell'iniziativa, i tempi di
concessione ed erogazione dell'intervento;
      g) le  modalita'  e i termini di effettuazione dei controlli, i
motivi di revoca dei benefici erogati e l'eventuale ricorso al regime
di  convenzione  con soggetti terzi per lo svolgimento di alcune fasi
del procedimento.
    6.  La  giunta  regionale  predispone annualmente il monitoraggio
degli  interventi di sostegno pubblico concessi nell'anno precedente,
al  fine  di verificare lo stato di attuazione, anche finanziario, di
ciascun  regime  d'aiuto  e  la  capacita'  di  perseguire i relativi
obiettivi.  Sulla scorta dei dati rilevati, la giunta regionale entro
il mese di giugno di ciascun anno predispone e trasmette al consiglio
regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:
      a) lo stato di attuazione finanziario;
      b) l'efficacia   degli   interventi   rispetto  agli  obiettivi
perseguiti;
      c) l'eventuale  fabbisogno  finanziario  per  gli interventi in
vigore;
      d) l'eventuale esigenza di nuovi interventi.