Art. 19.
                        Competenze regionali
    1.  Fatta  salva  la  competenza  comunale  all'irrogazione delle
sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del decreto legislativo n.
114/1998,  la  Regione verifica la corretta applicazione delle
disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio.
    2.  In  particolare,  compete  alla  Regione  la  verifica  della
conformita'  dell'azione  amministrativa  e  programmatoria  comunale
all'attuazione  degli  strumenti  regionali  emanati sulla base delle
disposizioni del decreto legislativo n. 114/1998, nonche' la verifica
della   rispondenza  delle  attivita'  realizzate  ai  relativi  atti
autorizzatori.
    3.  La  Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti,
esercita  l'intervento sostitutivo previsto dagli articoli 6 e 28 del
decreto  legislativo  n.  114/1998  in  caso  di inerzia da parte dei
comuni.