Art. 19. Competenze regionali 1. Fatta salva la competenza comunale all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 114/1998, la Regione verifica la corretta applicazione delle disposizioni statali e regionali nelle materie del commercio. 2. In particolare, compete alla Regione la verifica della conformita' dell'azione amministrativa e programmatoria comunale all'attuazione degli strumenti regionali emanati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 114/1998, nonche' la verifica della rispondenza delle attivita' realizzate ai relativi atti autorizzatori. 3. La Regione, anche avvalendosi di altri organismi competenti, esercita l'intervento sostitutivo previsto dagli articoli 6 e 28 del decreto legislativo n. 114/1998 in caso di inerzia da parte dei comuni.