Art. 2. Funzioni della Regione 1. In particolare, nell'ambito delle funzioni conferite alla Regione, il consiglio regionale definisce: a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, in attuazione dell'art. 6, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 114/1998; b) i criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato per le aree di cui all'art. 6, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 114/1998; c) i criteri in base ai quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e) della presente legge, in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica; d) la disciplina delle vendite di liquidazione e di fine stagione, in attuazione dell'art. 15, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998; e) i criteri relativi alle aree da destinare a commercio su area pubblica, in attuazione dell'art. 28, comma 13 del decreto legislativo n. 114/1998; f) i criteri per l'individuazione dei comuni a prevalente economia turistica, le citta' d'arte o le zone del territorio dei medesimi, ai fini dell'applicazione delle deroghe agli orari degli esercizi commerciali, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998. 2. La giunta regionale, per l'attuazione delle funzioni di competenza regionale, adotta: a) le norme sul procedimento amministrativo concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita, in attuazione dell'art. 9, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998; b) le disposizioni relative alla formazione e alla qualificazione professionale, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del decreto legislativo n. 114/1998, nonche' alle forme di agevolazione per gli operatori del settore, avuto riguardo anche all'ubicazione degli insediamenti; c) i criteri e le norme procedimentali relativi alle autorizzazioni e gli indirizzi in materia di orari del commercio su area pubblica, ai sensi dell'art. 28, comma 12 del decreto legislativo n. 114/1998.