Art. 2.
                       Funzioni della Regione
    1. In  particolare,  nell'ambito  delle  funzioni  conferite alla
Regione, il consiglio regionale definisce:
      a) gli  indirizzi  generali  per l'insediamento delle attivita'
commerciali  e  i  criteri  di programmazione urbanistica riferiti al
settore  commerciale,  in  attuazione  dell'art. 6,  commi  1 e 2 del
decreto legislativo n. 114/1998;
      b) i  criteri  in  base  ai  quali i comuni, per un periodo non
superiore  a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della
comunicazione  all'apertura degli esercizi di vicinato per le aree di
cui  all'art. 6, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legislativo
n. 114/1998;
      c) i  criteri  in  base  ai quali applicare i limiti massimi di
superficie  di  vendita  di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e)
della  presente legge, in base alle caratteristiche socio-economiche,
anche in deroga al criterio della consistenza demografica;
      d) la  disciplina  delle  vendite  di  liquidazione  e  di fine
stagione, in attuazione dell'art. 15, comma 6 del decreto legislativo
n. 114/1998;
      e) i  criteri  relativi  alle  aree da destinare a commercio su
area  pubblica,  in  attuazione  dell'art. 28,  comma  13 del decreto
legislativo n. 114/1998;
      f) i  criteri  per  l'individuazione  dei  comuni  a prevalente
economia  turistica,  le  citta'  d'arte o le zone del territorio dei
medesimi,  ai  fini  dell'applicazione delle deroghe agli orari degli
esercizi  commerciali,  ai  sensi  dell'art. 12,  comma 3 del decreto
legislativo n. 114/1998.
    2. La  giunta  regionale,  per  l'attuazione  delle  funzioni  di
competenza regionale, adotta:
      a) le  norme  sul  procedimento  amministrativo  concernente le
domande  relative  alle  grandi  strutture  di vendita, in attuazione
dell'art. 9, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
      b) le    disposizioni   relative   alla   formazione   e   alla
qualificazione  professionale,  ai  sensi  dell'art. 5,  comma  7 del
decreto  legislativo  n. 114/1998, nonche' alle forme di agevolazione
per  gli  operatori  del settore, avuto riguardo anche all'ubicazione
degli insediamenti;
      c) i   criteri   e   le   norme  procedimentali  relativi  alle
autorizzazioni  e  gli indirizzi in materia di orari del commercio su
area   pubblica,   ai   sensi  dell'art. 28,  comma  12  del  decreto
legislativo n. 114/1998.