Art. 20. Istituzione dell'osservatorio regionale del commercio 1. La Regione Piemonte, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114/1998 istituisce l'osservatorio regionale del commercio, di seguito denominato osservatorio regionale, con sede presso la direzione regionale competente in materia di commercio e artigianato, per assicurare un sistema coordinato di monitoraggio sull'entita' ed efficienza della rete distributiva commerciale, al fine delle valutazioni sull'efficacia degli interventi regionali, nazionali e comunitari in materia. 2. L'attivita' dell'osservatorio regionale si raccorda con le finalita' dell'osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.