Art. 20.
        Istituzione dell'osservatorio regionale del commercio
    1.  La  Regione  Piemonte,  in  attuazione  dell'art. 6, comma 1,
lettera   g),   del   decreto   legislativo  n.  114/1998  istituisce
l'osservatorio   regionale   del  commercio,  di  seguito  denominato
osservatorio  regionale,  con  sede  presso  la  direzione  regionale
competente  in  materia di commercio e artigianato, per assicurare un
sistema  coordinato  di monitoraggio sull'entita' ed efficienza della
rete    distributiva   commerciale,   al   fine   delle   valutazioni
sull'efficacia  degli interventi regionali, nazionali e comunitari in
materia.
    2.  L'attivita'  dell'osservatorio  regionale  si raccorda con le
finalita'  dell'osservatorio nazionale costituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.