Art. 21. Obiettivi dell'osservatorio regionale 1. L'attivita' dell'osservatorio regionale concorre: a) alla programmazione regionale nel settore del commercio; b) al monitoraggio dell'entita' ed efficienza della rete distributiva commerciale; c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia; d) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale piemontese; e) alla realizzazione del sistema informativo regionale del settore della distribuzione commerciale, in raccordo con l'osservatorio nazionale del commercio e con gli osservatori regionali economici e settoriali. 2. Per i fini di cui al comma 1, l'osservatorio regionale predispone annualmente, entro il mese di ottobre, un programma di attivita' da svolgersi nell'anno successivo, sentita l'apposita commissione da istituirsi con deliberazione della giunta regionale, composta dai rappresentanti delle imprese del commercio, degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori e dei lavoratori dipendenti. Il programma annuale di attivita' e' approvato dalla giunta regionale e comunicato alla competente commissione del consiglio regionale.