Art. 21.
                Obiettivi dell'osservatorio regionale
    1. L'attivita' dell'osservatorio regionale concorre:
      a) alla programmazione regionale nel settore del commercio;
      b) al   monitoraggio  dell'entita'  ed  efficienza  della  rete
distributiva commerciale;
      c) alla  valutazione  dell'efficacia degli interventi regionali
in materia;
      d) a  fornire  a  tutti  i  soggetti  interessati  i  dati e le
elaborazioni   per   una   migliore   conoscenza  del  settore  della
distribuzione commerciale piemontese;
      e) alla  realizzazione  del  sistema  informativo regionale del
settore    della   distribuzione   commerciale,   in   raccordo   con
l'osservatorio   nazionale   del  commercio  e  con  gli  osservatori
regionali economici e settoriali.
    2.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1, l'osservatorio regionale
predispone  annualmente,  entro  il  mese di ottobre, un programma di
attivita'  da  svolgersi  nell'anno  successivo,  sentita  l'apposita
commissione  da  istituirsi con deliberazione della giunta regionale,
composta  dai  rappresentanti delle imprese del commercio, degli enti
locali,   delle  organizzazioni  dei  consumatori  e  dei  lavoratori
dipendenti.  Il  programma  annuale  di  attivita' e' approvato dalla
giunta   regionale  e  comunicato  alla  competente  commissione  del
consiglio regionale.