Art. 22. Attivita' dell'osservatorio 1. L'osservatorio regionale, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 21: a) cura la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore, anche avvalendosi degli enti locali, delle C.C.I.A.A., delle organizzazioni del settore commerciale ed attivando, quando occorre, specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati; b) promuove il coordinamento con i sistemi informativi della Regione Piemonte e dell'osservatorio nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo il disposto dell'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 114/1998; c) promuove indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo studio delle problematiche strutturali ed economiche relative al settore del commercio regionale, nazionale e comunitario; d) realizza strumenti di informazione periodica destinati alle imprese del settore operanti nella Regione Piemonte, alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche; e) svolge attivita' di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con le categorie interessate. 2. Per la realizzazione delle attivita' dell'osservatorio regionale, possono essere stipulate convenzioni con enti, istituzioni, societa', istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, nonche' esperti che abbiano specifica competenza nel settore della distribuzione commerciale.