Art. 22.
                     Attivita' dell'osservatorio
    1.   L'osservatorio   regionale,   per  il  raggiungimento  degli
obiettivi di cui all'art. 21:
      a) cura   la   raccolta   e  l'aggiornamento  delle  principali
informazioni  sul settore, anche avvalendosi degli enti locali, delle
C.C.I.A.A.,   delle   organizzazioni   del   settore  commerciale  ed
attivando,  quando  occorre,  specifiche  collaborazioni con soggetti
pubblici e privati;
      b) promuove  il  coordinamento  con i sistemi informativi della
Regione  Piemonte  e dell'osservatorio nazionale costituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo il
disposto  dell'art. 6, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n.
114/1998;
      c) promuove  indagini e ricerche e attiva collaborazioni per lo
studio  delle  problematiche  strutturali  ed  economiche relative al
settore del commercio regionale, nazionale e comunitario;
      d) realizza  strumenti di informazione periodica destinati alle
imprese   del   settore   operanti   nella   Regione  Piemonte,  alle
organizzazioni   professionali,  agli  istituti  di  ricerca  e  alle
istituzioni pubbliche;
      e) svolge  attivita'  di  informazione  socio-economica,  anche
attraverso  l'organizzazione  di seminari e convegni di studio con le
categorie interessate.
    2.   Per   la  realizzazione  delle  attivita'  dell'osservatorio
regionale,   possono   essere   stipulate   convenzioni   con   enti,
istituzioni,    societa',   istituti   di   ricerca,   organizzazioni
professionali  e  sindacali,  nonche'  esperti  che abbiano specifica
competenza nel settore della distribuzione commerciale.