Art. 23.
             Sistema informativo regionale del commercio
    1.  Il  sistema  informativo regionale del commercio del Piemonte
(SIRC),  assicura  la  gestione  delle  basi  dati  e le elaborazioni
necessarie  all'attivita' dell'osservatorio regionale e garantisce le
funzioni di collegamento con l'osservatorio nazionale.
    2. Il SIRC persegue i seguenti obiettivi:
      a) acquisire  sistematicamente  i  dati  raccolti  dai  sistemi
informativi  di  cui  all'art. 22,  comma  1, lettere a) e b) e dalle
altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie
attraverso  la  creazione  e  la  gestione  di  un apposito centro di
documentazione;
      b) aggiornare   ed   elaborare   i   dati  disponibili  per  la
realizzazione  degli  strumenti  di  informazione  periodica  di  cui
all'art. 22.