Art. 23. Sistema informativo regionale del commercio 1. Il sistema informativo regionale del commercio del Piemonte (SIRC), assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attivita' dell'osservatorio regionale e garantisce le funzioni di collegamento con l'osservatorio nazionale. 2. Il SIRC persegue i seguenti obiettivi: a) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui all'art. 22, comma 1, lettere a) e b) e dalle altre strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione; b) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'art. 22.