Art. 24.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  Per  l'attuazione  della  presente  legge  e' autorizzata per
l'anno 1999 la spesa di lire 12 miliardi.
    2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente
istituiti  appositi  capitoli  con  la  seguente  denominazione  e lo
stanziamento a fianco indicato:
      a) "Interventi  per  la  valorizzazione del tessuto commerciale
del  Piemonte  a  favore  degli  enti  locali" (articolo 18, comma 1,
lettera a): lire 500 milioni;
      b) "Interventi  per  la  valorizzazione del tessuto commerciale
del  Piemonte  a  favore  delle  imprese  e  loro  forme associative"
(articolo 18, comma 1, lettera a): lire 500 milioni;
      c) "Interventi   per   l'accesso   al   credito  delle  imprese
commerciali" (articolo 18, comma 1, lettere b) e c): lire 9 miliardi;
      d) "Interventi  per  la  formazione  e  la qualificazione degli
operatori  commerciali"  (articolo  18,  comma  1, lettera d): lire 1
miliardo;
      e) "Interventi  a  favore  dei  centri  di  assistenza tecnica"
(articolo 16, comma 1): lire 1 miliardo;
    3.  Nello  stato di previsione della spesa viene conseguentemente
istituito  un apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese
di  funzionamento  dell'osservatorio regionale del commercio", con la
dotazione "per memoria".
    4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si
provvede  mediante  la  riduzione  di  lire 12 miliardi in termini di
competenza  e  di  cassa del capitolo 26160 dello stato di previsione
della  spesa  del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, a favore
degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e).
    5.  La  spesa  per  ciascuno degli esercizi finanziari successivi
all'anno  1999 e' determinata con legge di approvazione dei bilanci o
delle relative leggi di variazione.
    6.    Sono   autorizzate   variazioni   compensative   con   atto
amministrativo  tra  i  capitoli di cui al comma 2, appartenenti alla
medesima autorizzazione di spesa.