Art. 24. Disposizioni finanziarie 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 1999 la spesa di lire 12 miliardi. 2. Nello stato di previsione della spesa vengono conseguentemente istituiti appositi capitoli con la seguente denominazione e lo stanziamento a fianco indicato: a) "Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali" (articolo 18, comma 1, lettera a): lire 500 milioni; b) "Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative" (articolo 18, comma 1, lettera a): lire 500 milioni; c) "Interventi per l'accesso al credito delle imprese commerciali" (articolo 18, comma 1, lettere b) e c): lire 9 miliardi; d) "Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali" (articolo 18, comma 1, lettera d): lire 1 miliardo; e) "Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica" (articolo 16, comma 1): lire 1 miliardo; 3. Nello stato di previsione della spesa viene conseguentemente istituito un apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese di funzionamento dell'osservatorio regionale del commercio", con la dotazione "per memoria". 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la riduzione di lire 12 miliardi in termini di competenza e di cassa del capitolo 26160 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1999, a favore degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e). 5. La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi all'anno 1999 e' determinata con legge di approvazione dei bilanci o delle relative leggi di variazione. 6. Sono autorizzate variazioni compensative con atto amministrativo tra i capitoli di cui al comma 2, appartenenti alla medesima autorizzazione di spesa.