Art. 25.
                          Norme transitorie
    1.  Le  domande  di  autorizzazione  all'apertura,  ampliamento e
trasferimento  di una media e grande struttura di vendita, presentate
alla  giunta  regionale  ed  alle  quali non e' stato dato seguito ai
sensi  dell'art. 25,  comma  6  del  decreto legislativo n. 114/1998,
vengono  valutate in base alle norme degli indirizzi e criteri di cui
all'art. 3  della presente legge, e secondo le competenze di cui agli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998.
    2. I comuni, qualora non abbiano ancora provveduto, sono tenuti a
rilasciare  le  autorizzazioni  a  seguito  dei nullaosta di cui alla
legge  n.  426/1971,  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla data di
pubblicazione  della  presente  legge.  In  particolare alle suddette
autorizzazioni  si  applicano  le  disposizioni previste dall'art.  5
della  presente  legge. Si applica l'art. 5 anche alle autorizzazioni
gia' rilasciate a seguito di nullaosta di cui alla legge n. 426/1971,
qualora    la    struttura   non   sia   ancora   stata   realizzata,
indipendentemente dalla data di rilascio della stessa.
    3.   Fino   all'emanazione   degli  atti  previsti  dall'art.  11
rimangono  in vigore i criteri relativi al commercio su area pubblica
di cui alla deliberazione di consiglio regionale 1o dicembre 1998, n.
508-14689  (Indirizzi provvisori ai comuni in materia di commercio su
aree  pubbliche  in  attuazione della legge n. 112/1991 e della legge
regionale   n.   17/1995)  e,  per  quanto  ivi  non  previsto,  alle
disposizioni   della   legge   regionale   13 febbraio  1995,  n.  17
(Disciplina  delle  funzioni  attribuite  alle  Regioni  dalla  legge
28 marzo  1991,  n.  112  in  materia di commercio su aree pubbliche.
Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47).
    4.   E'   sospesa   la   presentazione  delle  domande  di  nuova
autorizzazione  per  l'esercizio del commercio su area pubblica dalla
data  di pubblicazione della deliberazione del consiglio regionale n.
508-14689 del 1998 fino a centottanta giorni dopo l'entrata in vigore
della presente legge.
    5.  Nell'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del
commercio  su area pubblica i comuni si attengono ai criteri generali
di cui all'art. 10.
    6.  Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 11, i comuni si
attengono,  nella  regolamentazione degli orari del commercio su area
pubblica,  alle disposizioni vigenti in sede locale adottate ai sensi
della legge n. 112/1991 e successivi regolamenti attuativi.
    7.  Fino  all'adozione  dei  criteri di cui all'art. 9 restano in
vigore  le  disposizioni  in  materia  di  orari  nelle  localita' ad
economia  turistica di cui alla deliberazione del consiglio regionale
16 giugno  1999  n.  544 - 7802 (Ratifica ai sensi dell'art. 40 dello
statuto della deliberazione della giunta regionale del 23 aprile 1999
n.  2  -  27125  -  Orari dei negozi - Individuazione di localita' ad
economia  turistica  nella  fase  di  prima  applicazione del decreto
legislativo n. 114/1998).
    8.  In fase di prima applicazione, il termine di cui all'art. 21,
comma  2  e'  stabilito  in  novanta  giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.