Art. 25. Norme transitorie 1. Le domande di autorizzazione all'apertura, ampliamento e trasferimento di una media e grande struttura di vendita, presentate alla giunta regionale ed alle quali non e' stato dato seguito ai sensi dell'art. 25, comma 6 del decreto legislativo n. 114/1998, vengono valutate in base alle norme degli indirizzi e criteri di cui all'art. 3 della presente legge, e secondo le competenze di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 114/1998. 2. I comuni, qualora non abbiano ancora provveduto, sono tenuti a rilasciare le autorizzazioni a seguito dei nullaosta di cui alla legge n. 426/1971, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. In particolare alle suddette autorizzazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 della presente legge. Si applica l'art. 5 anche alle autorizzazioni gia' rilasciate a seguito di nullaosta di cui alla legge n. 426/1971, qualora la struttura non sia ancora stata realizzata, indipendentemente dalla data di rilascio della stessa. 3. Fino all'emanazione degli atti previsti dall'art. 11 rimangono in vigore i criteri relativi al commercio su area pubblica di cui alla deliberazione di consiglio regionale 1o dicembre 1998, n. 508-14689 (Indirizzi provvisori ai comuni in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione della legge n. 112/1991 e della legge regionale n. 17/1995) e, per quanto ivi non previsto, alle disposizioni della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 17 (Disciplina delle funzioni attribuite alle Regioni dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 7 settembre 1987, n. 47). 4. E' sospesa la presentazione delle domande di nuova autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica dalla data di pubblicazione della deliberazione del consiglio regionale n. 508-14689 del 1998 fino a centottanta giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge. 5. Nell'individuazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su area pubblica i comuni si attengono ai criteri generali di cui all'art. 10. 6. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 11, i comuni si attengono, nella regolamentazione degli orari del commercio su area pubblica, alle disposizioni vigenti in sede locale adottate ai sensi della legge n. 112/1991 e successivi regolamenti attuativi. 7. Fino all'adozione dei criteri di cui all'art. 9 restano in vigore le disposizioni in materia di orari nelle localita' ad economia turistica di cui alla deliberazione del consiglio regionale 16 giugno 1999 n. 544 - 7802 (Ratifica ai sensi dell'art. 40 dello statuto della deliberazione della giunta regionale del 23 aprile 1999 n. 2 - 27125 - Orari dei negozi - Individuazione di localita' ad economia turistica nella fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 114/1998). 8. In fase di prima applicazione, il termine di cui all'art. 21, comma 2 e' stabilito in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.