Art. 26. Disposizioni finali 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge, si fa riferimento al decreto legislativo n. 114/1998. 2. Gli indirizzi ed i criteri di cui agli articoli 3 e 10 sono approvati dal consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. 3. La giunta regionale e il consiglio regionale devono sottostare alle norme previste dall'art. 87 del Trattato nell'individuazione dei criteri e delle risorse finanziarie necessarie all'erogazione di aiuti alle imprese commerciali, qualora questi dovessero superare i limiti imposti dalle linee direttrici in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese.