Art. 26.
                         Disposizioni finali
    1.  Per  tutto  quanto  non espressamente previsto nella presente
legge, si fa riferimento al decreto legislativo n. 114/1998.
    2.  Gli  indirizzi  ed i criteri di cui agli articoli 3 e 10 sono
approvati  dal  consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge.
    3. La giunta regionale e il consiglio regionale devono sottostare
alle norme previste dall'art. 87 del Trattato nell'individuazione dei
criteri  e  delle  risorse  finanziarie  necessarie all'erogazione di
aiuti  alle  imprese commerciali, qualora questi dovessero superare i
limiti  imposti  dalle  linee direttrici in materia di aiuti di Stato
alle piccole e medie imprese.