Art. 3. Indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali e criteri di programmazione urbanistica 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalita' e degli obiettivi di cui all'art. 1. La proposta e' deliberata dalla giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio. 2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attivita' commerciali contengono: a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi; b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive; c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densita' abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai comuni che ad esso fanno riferimento (allegato A); i comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica (allegato B); le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive (allegato C); d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorieta' della tutela storico-ambientale; e) i principi, i criteri e le modalita' in base ai quali i comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici progetti denominati di qualificazione urbana; f) i principi, i criteri e le modalita' in base ai quali i comuni per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici progetti integrati di rivitalizzazione delle realta' minori. 3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano: a) le modalita', i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attivita' commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimita' dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi; b) le modalita', i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato; c) i criteri e le modalita' utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare; d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attivita' artigianali aventi valore storico ed artistico; e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge; f) le modalita' ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali; g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia; h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei comuni. 4. Il consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, puo' modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione. 5. La conferenza dei servizi di cui all'art. 9, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998, e' indetta dalla direzione regionale competente. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalita' ed entro lo stesso termine, la giunta regionale fornisce le indicazioni ai comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 114/1998. 6. La Regione promuove attivita' di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.