Art. 3.
Indirizzi  generali  per l'insediamento delle attivita' commerciali e
                criteri di programmazione urbanistica
    1. Il  consiglio  regionale,  su proposta della giunta regionale,
con   atto   deliberativo   approva   gli   indirizzi   generali  per
l'insediamento   delle   attivita'   commerciali   ed  i  criteri  di
programmazione  urbanistica  riferiti al settore del commercio, sulla
base delle finalita' e degli obiettivi di cui all'art. 1. La proposta
e'   deliberata   dalla   giunta   previa   acquisizione  del  parere
obbligatorio  delle  rappresentanze  degli  enti  locali e sentite le
organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori e delle
imprese del commercio.
    2. Gli  indirizzi  generali  per  l'insediamento  delle attivita'
commerciali contengono:
      a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;
      b) la  classificazione  degli  esercizi commerciali in funzione
della  loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione
dell'offerta  (merceologica  e  di  servizio), del livello dei prezzi
praticabili,   delle  differenti  preferenze  di  localizzazione  che
concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;
      c) l'assetto  territoriale  della  rete  distributiva  che,  in
funzione  delle caratteristiche della struttura del commercio in sede
fissa  e  su  area  pubblica,  delle  caratteristiche  morfologiche e
socio-economiche e della densita' abitativa, individua i sottosistemi
riferiti  al  settore  distributivo  quali: le aree di programmazione
commerciale  configurabili come unico bacino di utenza, formate da un
comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai comuni che ad
esso  fanno  riferimento  (allegato A); i comuni classificati secondo
l'importanza  commerciale  e socio-economica (allegato B); le zone di
insediamento  commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali,
ovvero  gli  ambiti  territoriali,  riconoscibili  in  ciascun comune
attraverso  i  quali  si  sviluppa  la  dinamica  concorrenziale,  lo
sviluppo  e  la  trasformazione  del  sistema al fine di favorire una
organizzazione   territoriale   della   rete  distributiva  idonea  a
garantire   un  adeguato  servizio  al  consumatore  e  l'equilibrato
sviluppo tra le diverse tipologie distributive (allegato C);
      d) la  regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva,
attraverso  le  diverse  combinazioni  dell'offerta  compatibile  con
ciascuno   dei  sottosistemi,  tenuto  anche  conto  della  vocazione
territoriale  e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte
dei    consumatori    e    della    obbligatorieta'    della   tutela
storico-ambientale;
      e) i  principi,  i  criteri  e  le modalita' in base ai quali i
comuni,  per  preservare,  sviluppare  e  potenziare  la funzione del
sistema  distributivo  commerciale locale, in relazione al contributo
che  esso  fornisce  alle varie forme di aggregazione sociale, per la
valorizzazione   delle  zone  di  insediamento  commerciale  o  altri
aggregati  di  offerta  consolidata e per il recupero delle piccole e
medie  imprese,  adottano,  anche  attraverso  la  concertazione  con
soggetti  privati,  specifici  progetti  denominati di qualificazione
urbana;
      f) i  principi,  i  criteri  e  le modalita' in base ai quali i
comuni  per  preservare,  mantenere,  ricostituire e rivitalizzare il
tessuto  commerciale  locale,  con  particolare  riguardo  alle  zone
collinari, montane, rurali e marginali, adottano, anche attraverso la
concertazione  con  soggetti privati, specifici progetti integrati di
rivitalizzazione delle realta' minori.
    3. I  criteri  di programmazione urbanistica, riferiti al settore
commerciale,   necessari   anche   per  gli  adeguamenti  urbanistici
comunali, tengono conto ed identificano:
      a) le modalita', i criteri ed i parametri per il riconoscimento
degli  addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano
o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un
insieme  di  attivita'  commerciali, paracommerciali ed assimilabili,
ubicate  l'una  in  prossimita'  dell'altra  in  un  ambito  a  scala
pedonale,  nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed
integrato di offerta commerciale e di servizi;
      b) le modalita', i criteri ed i parametri per il riconoscimento
delle  localizzazioni  commerciali,  quali  porzioni  del territorio,
esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;
      c) i  criteri  e  le  modalita'  utili  a definire la vocazione
commerciale  del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a
destinazione   d'uso   al   fine   di  garantire  lo  sviluppo  e  la
trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza
estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale
ed al settore immobiliare;
      d) i  vincoli  di  natura  urbanistica al fine della tutela dei
centri  storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle
normative  nazionali  e  regionali in vigore, comprendendo anche, fra
tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici
esercizi e attivita' artigianali aventi valore storico ed artistico;
      e) i    vincoli    di    natura   urbanistica   relativi   alla
quantificazione  del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta
degli  insediamenti  commerciali  nel  rispetto della legge regionale
5 dicembre  1977,  n.  56  (Tutela  ed uso del suolo), come da ultimo
modificata dalla presente legge;
      f) le  modalita'  ed i criteri per la corretta regolamentazione
delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;
      g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e
la concessione o autorizzazione edilizia;
      h) le  disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei
comuni.
    4. Il  consiglio  regionale,  secondo  le  procedure stabilite al
comma  1,  puo'  modificare  il programma sulla base delle successive
esperienze  applicative,  delle  modificazioni del contesto economico
del  mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli
ambiti territoriali della Regione.
    5.  La  conferenza  dei  servizi  di  cui all'art. 9, comma 3 del
decreto legislativo n. 114/1998, e' indetta dalla direzione regionale
competente.   Entro  novanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente   legge,  la  giunta  regionale  determina  le  disposizioni
inerenti  le  procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste
dal  medesimo  articolo.  Le  decisioni  della conferenza dei servizi
hanno    natura   vincolante   per   il   rilascio   delle   relative
autorizzazioni.  Con  le stesse modalita' ed entro lo stesso termine,
la   giunta   regionale   fornisce   le  indicazioni  ai  comuni  sui
procedimenti    relativi   alle   comunicazioni   ed   autorizzazioni
disciplinate  rispettivamente  dagli  articoli 7 e 8, commi 3 e 4 del
decreto legislativo n. 114/1998.
    6. La Regione promuove attivita' di assistenza, di informazione e
formazione  a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli
indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.