Art. 4.
                         Strumenti comunali
    1. I  comuni  sono  tenuti  ad adeguare gli strumenti urbanistici
generali  ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale, nonche' ad
adottare  i  criteri  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni di cui
all'art. 8,  comma  3  del  decreto  legislativo  n.  114/1998, entro
centottanta  giorni  dalla  pubblicazione,  nel  Bollettino ufficiale
della  Regione, degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3 e nel
rispetto  dei principi e delle norme contenute nei suddetti indirizzi
e criteri.
    2. L'adeguamento   degli   strumenti   urbanistici   generali  ed
attuativi individua:
      a) le  aree  da  destinare  agli  insediamenti  commerciali con
particolare riguardo agli insediamenti di medie e grandi strutture di
vendita al dettaglio;
      b) i   limiti   ai   quali  sono  sottoposti  gli  insediamenti
commerciali  al  fine  della  tutela  dell'arredo  urbano  e dei beni
artistici, culturali ed ambientali;
      c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei
centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e
naturale;
      d) i  vincoli  di  natura  urbanistica con particolare riguardo
alla  disponibilita'  di  spazi  pubblici ed alle quantita' minime di
spazi per parcheggi;
      e) la  correlazione tra gli atti autorizzatori commerciali e la
concessione o autorizzazione edilizia.
    3. Gli  indirizzi  ed  i  criteri  di cui all'art. 3 definiscono,
altresi', le necessarie norme sostitutive che si applicano in caso di
inerzia  o di adeguamenti difformi dai criteri regionali da parte dei
comuni e restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.