Art. 4. Strumenti comunali 1. I comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi ed i regolamenti di polizia locale, nonche' ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 114/1998, entro centottanta giorni dalla pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione, degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nei suddetti indirizzi e criteri. 2. L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi individua: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali con particolare riguardo agli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali al fine della tutela dell'arredo urbano e dei beni artistici, culturali ed ambientali; c) i limiti ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale; d) i vincoli di natura urbanistica con particolare riguardo alla disponibilita' di spazi pubblici ed alle quantita' minime di spazi per parcheggi; e) la correlazione tra gli atti autorizzatori commerciali e la concessione o autorizzazione edilizia. 3. Gli indirizzi ed i criteri di cui all'art. 3 definiscono, altresi', le necessarie norme sostitutive che si applicano in caso di inerzia o di adeguamenti difformi dai criteri regionali da parte dei comuni e restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.