Art. 5.
             Efficacia e validita' delle autorizzazioni
    1. L'apertura     al    pubblico    conseguente    al    rilascio
dell'autorizzazione   per   attivazione,  ampliamento,  variazione  o
aggiunta  di  settore  merceologico, o comunque per altra fattispecie
prevista  dagli indirizzi e dai criteri di cui all'art. 3 delle medie
e  grandi  strutture  di  vendita,  deve avvenire, pena la revoca del
titolo,  entro  i  termini  previsti dall'art. 22, comma 4 del decrto
legislativo  n.  114/1998,  salvo  proroga  fino  ad  un  massimo  di
ulteriori anni tre per le grandi strutture di vendita ed anni due per
le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto
autorizzato.
    2. I  termini  di  cui  al  comma  1  sono sospesi in pendenza di
procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa
sentenza passata in giudicato.
    3. Qualora  nei  tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di
vendita  sia  realizzata  in  misura inferiore ai due terzi di quella
autorizzata,  il  comune  revoca  l'autorizzazione  per  la parte non
realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della
presente legge.
    4. La  revoca  dell'autorizzazione  per  la  parte non realizzata
determina  l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale
prevista  dall'art. 26  della  legge  regionale  n.  56/1977, come da
ultimo modificato dalla presente legge.
    5. Il  titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio
sia organizzato in piu' reparti, in relazione alla gamma dei prodotti
trattati  o  alle  tecniche di servizio impiegate, puo' affidare tali
reparti  a  terzi,  in  possesso  dei requisiti di cui all'art. 5 del
decreto  legislativo  n.  114/1998, perche' li gestiscano in proprio,
previa  comunicazione  al  comune  competente  per territorio, per la
durata contrattualmente convenuta.
    6. Il  divieto di esercitare, congiuntamente nello stesso locale,
l'attivita'   di   vendita   all'ingrosso  e  al  dettaglio  previsto
dall'art. 26,  comma 2 del decreto legislativo n. 114/1998, non opera
per la vendita di:
      a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura,
l'industria, il commercio e l'artigianato;
      b) materiale elettrico;
      c) colori e vernici, carte da parati;
      d) ferramenta ed utensileria;
      e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
      f) articoli da riscaldamento;
      g) strumenti scientifici e di misura;
      h) macchine per ufficio e relativi accessori;
      i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
      l) combustibili;
      m) materiale per edilizia;
      n) legnami.