Art. 5. Efficacia e validita' delle autorizzazioni 1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per attivazione, ampliamento, variazione o aggiunta di settore merceologico, o comunque per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'art. 3 delle medie e grandi strutture di vendita, deve avvenire, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 4 del decrto legislativo n. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori anni tre per le grandi strutture di vendita ed anni due per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato. 2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato. 3. Qualora nei tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge. 4. La revoca dell'autorizzazione per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale prevista dall'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge. 5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in piu' reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, puo' affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, perche' li gestiscano in proprio, previa comunicazione al comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta. 6. Il divieto di esercitare, congiuntamente nello stesso locale, l'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio previsto dall'art. 26, comma 2 del decreto legislativo n. 114/1998, non opera per la vendita di: a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; b) materiale elettrico; c) colori e vernici, carte da parati; d) ferramenta ed utensileria; e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; f) articoli da riscaldamento; g) strumenti scientifici e di misura; h) macchine per ufficio e relativi accessori; i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; l) combustibili; m) materiale per edilizia; n) legnami.