Art. 6. Revoca delle autorizzazioni 1. Le autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' commerciali sono revocate qualora non siano rispettati: a) gli indirizzi ed i criteri di cui all'art. 3; b) le norme della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificata dalla presente legge e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'art. 4; c) le procedure relative alle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 5. 2. L'autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attivita' e' altresi' revocata in pendenza dell'autorizzazione preventiva regionale prevista ai commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge. 3. La revoca dell'autorizzazione commerciale comporta la chiusura dell'esercizio. 4. Il sindaco ordina la chiusura degli esercizi di vicinato nel caso in cui non siano rispettate eventuali disposizioni particolari assunte dai comuni in applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3.