Art. 6.
                     Revoca delle autorizzazioni
    1. Le  autorizzazioni per l'esercizio delle attivita' commerciali
sono revocate qualora non siano rispettati:
      a) gli indirizzi ed i criteri di cui all'art. 3;
      b) le  norme  della  legge regionale n. 56/1977, come da ultimo
modificata   dalla  presente  legge  e  degli  strumenti  urbanistici
generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'art. 4;
      c) le procedure relative alle autorizzazioni di cui all'art. 3,
comma 5.
    2. L'autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attivita' e'
altresi'   revocata   in   pendenza   dell'autorizzazione  preventiva
regionale  prevista  ai  commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e
undicesimo  dell'art. 26  della  legge  regionale n. 56/1977, come da
ultimo modificato dalla presente legge.
    3. La revoca dell'autorizzazione commerciale comporta la chiusura
dell'esercizio.
    4. Il  sindaco  ordina la chiusura degli esercizi di vicinato nel
caso  in  cui non siano rispettate eventuali disposizioni particolari
assunte  dai  comuni in applicazione degli indirizzi e dei criteri di
cui all'art. 3.