Art. 7.
        Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
    1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3
e  4  e, in particolare, per consentire ai comuni l'adeguamento degli
strumenti  urbanistici  nei termini previsti, si provvede al riordino
della  legge  regionale  n.  56/1977,  secondo le modifiche di cui ai
commi seguenti.
    2. Dopo  il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 56/1977,
come   da   ultimo   sostituito  dall'art. 4  della  legge  regionale
10 novembre  1994,  n.  45  (Norme  in  materia di pianificazione del
territorio:  modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e
successive modifiche ed integrazioni, e alle leggi regionali 16 marzo
1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20), e' inserito il seguente:
    "6-bis.   Per  quanto  attiene  il  settore  della  distribuzione
commerciale  al  dettaglio  si  applicano  le  norme  previste  dagli
indirizzi  e  criteri  di  cui all'art. 3 della legge regionale sulla
disciplina  del  commercio  in  Piemonte  in  attuazione  del decreto
legislativo  31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa
al  settore  commercio,  a  norma  dell'art. 4,  comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59)".
    3. Il  n. 1) del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale
n.  56/1977,  come  modificato  dall'art. 15  della  legge  regionale
6 dicembre 1984, n. 61, e' sostituito dal seguente:
      "1) valuta  le esigenze di sviluppo delle attivita' produttive,
degli  insediamenti  residenziali  dei  servizi e delle attrezzature,
indicando  la  quota  che puo' essere soddisfatta con il recupero del
patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantita' di aree
necessarie  per  la  realizzazione  dei  nuovi  insediamenti;  valuta
altresi'   le   esigenze   relative  agli  insediamenti  del  settore
commerciale  applicando  gli indirizzi ed i criteri di cui all'art. 3
della  legge  regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in
attuazione del decreto legislativo n. 114/1998;".
    4. Dopo  la  lettera  d)  del  n. 1) del primo comma dell'art. 14
della   legge   regionale  n.  56/1977,  come  da  ultimo  modificato
dall'art. 17  della  legge  regionale  n.  61/1984,  e'  inserita  la
seguente:
      "d-bis)  i  criteri  per  l'applicazione  degli indirizzi e dei
criteri  di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del
commercio  in  Piemonte  in  attuazione  del  decreto  legislativo n.
114/1998,  ove  sono  contenute  le  motivazioni delle scelte operate
nella definizione delle zone di insediamento commerciale;".
    5. Il n. 4) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale n.
56/1977, e' sostituito dal seguente:
      "4) le  norme  di  attuazione,  contenenti  le definizioni e le
prescrizioni   generali   e   particolari  relative  alle  classi  di
destinazione  d'uso,  ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed
alla   gestione   del   piano,  ivi  comprese  quelle  relative  agli
insediamenti commerciali al dettaglio.".
    6. Dopo  il  primo  comma  dell'art.  14 della legge regionale n.
56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 17 della legge regionale
n. 61/1984, e' inserito il seguente:
    "I  comuni, utilizzando le tavole di cui al primo comma, n. 3) ed
avvalendosi  di  quelle  in  scala  idonea, rappresentano altresi' le
perimetrazioni  con  riferimento  alle  caratteristiche delle zone di
insediamento commerciale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
n.  114/1998  e degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3 della
legge  regionale  sulla  disciplina  del  commercio  in  Piemonte  in
attuazione del decreto legislativo stesso.".
    7. Al  ventesimo  comma  dell'art. 15  della  legge  regionale n.
56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge regionale
n. 61/1984, e' aggiunto il seguente periodo:
    "In  caso  di mancato adeguamento entro il termine di centottanta
giorni, del piano regolatore generale agli indirizzi ed ai criteri di
cui  all'art. 3  della legge regionale sulla disciplina del commercio
in  Piemonte  in  attuazione  del  decreto  legislativo  n. 114/1998,
entrano in vigore, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme
sostitutive  stabilite  ai  sensi  dell'art. 6,  comma  6 del decreto
legislativo stesso.".
    8. La  lettera  f) del comma 4 dell'art. 17 della legge regionale
n.   56/1977,  come  sostituito  dall'art. 1  della  legge  regionale
29 luglio 1997, n. 41, e' sostituita dalla seguente:
      "f)  incrementano  le  superfici  territoriali  o gli indici di
edificabilita'  del  piano regolatore generale vigente, relativi alle
attivita'  economiche  produttive,  direzionali, turistico-ricettive,
commerciali,   anche  di  adeguamento  della  disciplina  della  rete
distributiva  agli  indirizzi  ed  ai criteri di cui all'art. 3 della
legge  regionale  sulla  disciplina  del  commercio  in  Piemonte  in
attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, risultanti dagli atti
del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con
popolazione  non  eccedente  i diecimila abitanti, al 3 per cento nei
comuni  con  popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per
cento  nei  restanti  comuni  con  popolazione  superiore a ventimila
abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a
quelle  urbanizzate  o  a quelle di nuovo impianto previste dal piano
regolatore generale vigente.".
    9. Dopo il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977,
come  sostituito  dall'art. 1  della  legge  regionale n. 41/1997, e'
aggiunto il seguente:
    "5-bis.  La  variante di adeguamento al piano regolatore generale
ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  114/1998 e' approvata dalla
giunta   regionale   entro  centoventi  giorni  dalla  data  del  suo
ricevimento  esclusivamente nel caso in cui contenga degli interventi
attuabili  a seguito di avvio delle procedure previste dagli articoli
8 e 9 del decreto medesimo.".
    10. La  lettera  b)  del n. 1) del primo comma dell'art. 21 della
legge  regionale n. 56/1977, come modificata dall'art. 24 della legge
regionale n. 61/1984, e' sostituita dalla seguente:
      "b) 5  mq  per  abitante  di aree per attrezzature di interesse
comune  (religiose,  culturali,  sociali,  assistenziali,  sanitarie,
amministrative,  per  mercati  su aree pubbliche e centri commerciali
pubblici);".
    11. Il  n.  3) del primo comma dell'art. 21 della legge regionale
n.  56/1977,  come  modificato  dall'art. 24 della legge regionale n.
61/1984, e' sostituito dal seguente:
      "3) aree   per  attrezzature  al  servizio  degli  insediamenti
direzionali e commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni
di  cui  al  secondo  comma:  nei  casi di intervento all'interno dei
centri   storici,   individuati   conformemente   a  quanto  disposto
dall'art. 24,  primo comma, n. 1) e di ristrutturazione urbanistica e
di  completamento  di cui all'art. 13, terzo comma, lettere e) ed f),
la dotazione minima e' stabilita nella misura dell'80 per cento della
superficie  lorda  di  pavimento.  Nei  casi  di  intervento di nuovo
impianto,  di  cui all'art. 13, terzo comma, lettera g), la dotazione
minima  e'  stabilita nella misura del 100 per cento della superficie
lorda   di  pavimento.  La  dotazione  minima  di  aree  destinate  a
parcheggio  pubblico  e'  stabilita in misura non inferiore al 50 per
cento delle menzionate dotazioni.".
    12. Il  secondo  comma  dell'art. 21  della  legge  regionale  n.
56/1977,  come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge regionale
27 dicembre 1991, n. 70, e' sostituito dal seguente:
    "Per  le attivita' commerciali al dettaglio di cui all'art. 4 del
decreto  legislativo n. 114/1998, con superficie di vendita superiore
a  mq  400  devono  anche  essere  osservati gli standard relativi al
fabbisogno  di  parcheggi  pubblici  stabiliti  dagli indirizzi e dai
criteri  di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del
commercio  in  Piemonte  in  attuazione  del  decreto  legislativo n.
114/1998,  applicando  il  maggiore  tra quelli previsti al n. 3) del
primo  comma  e  quelli  previsti  nel  presente  comma;  nel caso di
interventi  nei  centri  storici,  individuati conformemente a quanto
disposto  dall'art. 24, primo comma, n. 1), la dotazione di parcheggi
pubblici  e'  stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard
previsti  dai  citati  indirizzi  e  criteri,  fatte  salve ulteriori
prescrizioni  aggiuntive  stabilite  dai  criteri  stessi.  I  comuni
possono  richiedere  altre  dotazioni di standard o di altre aree per
attrezzature  al  servizio  degli  insediamenti  non disciplinate dal
presente  comma e che sono da intendersi aggiuntive a quelle previste
dallo stesso.".
    13. La  lettera  f)  del  primo  comma  dell'art. 26  della legge
regionale n. 56/1977, e' sostituita dalla seguente:
      "f)   le  aree  e  gli  edifici  da  riservare  alle  attivita'
commerciali  al  dettaglio,  con  riferimento  a  quanto previsto dal
decreto  legislativo  n. 114/1998 e nel rispetto delle norme previste
dagli indirizzi e dai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale
sulla  disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto
legislativo  n. 114/1998, nonche' gli impianti di commercializzazione
all'ingrosso.".
    14. Il sesto comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977,
come  modificato  dall'art. 5  della  legge  regionale n. 70/1991, e'
sostituito dal seguente:
    "Il   rilascio   delle  concessioni  ed  autorizzazioni  edilizie
relative  all'insediamento  delle  attivita' commerciali al dettaglio
con  superficie di vendita fino a mq 1.500 nei comuni con popolazione
fino  a  diecimila  abitanti  e  a  mq  2.500  negli  altri comuni e'
contestuale  al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del
decreto  legislativo  n.  114/1998,  purche'  la  superficie lorda di
pavimento  non sia superiore a mq 4.000. Negli altri casi il rilascio
delle  concessioni  ed  autorizzazioni  edilizie  e' subordinato alle
norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti.".
    15. Il  settimo  comma  dell'art.  26  della  legge  regionale n.
56/1977,   come  modificato  dall'art. 5  della  legge  regionale  n.
70/1991, e' sostituito dal seguente:
    "Nel  caso  di insediamenti di attivita' commerciali al dettaglio
con  superficie  lorda di pavimento compresa tra mq 4.000 e mq 8.000,
il   rilascio   della   concessione   o  autorizzazione  edilizia  e'
subordinato  alla  stipula  di  una  convenzione  o  atto  di impegno
unilaterale,  ai  sensi  dell'art. 49,  quinto comma, ed a preventiva
autorizzazione   regionale.  Tale  autorizzazione  e'  rilasciata  in
conformita'  agli  indirizzi  ed  ai  criteri di cui all'art. 3 della
legge  regionale  sulla  disciplina  del  commercio  in  Piemonte  in
attuazione del decreto legislativo n. 114/1998.".
    16. L'ottavo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977,
come  modificato  dall'art. 5  della  legge  regionale n. 70/1991, e'
sostituito dal seguente:
    "Nel  caso  di insediamenti di attivita' commerciali al dettaglio
con  superficie  lorda di pavimento superiore a mq 8.000, il rilascio
della   concessione   o  autorizzazione  edilizia  e'  subordinato  a
preventiva  approvazione  di uno strumento urbanistico esecutivo ed a
preventiva   autorizzazione   regionale.   Tale   autorizzazione   e'
rilasciata  in  conformita'  agli  indirizzi  ed  ai  criteri  di cui
all'art. 3  della  legge  regionale sulla disciplina del commercio in
Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998.".
    17. Il  nono comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977,
come  modificato  dall'art. 5  della  legge  regionale n. 70/1991, e'
sostituito dal seguente:
    "Nei  casi  previsti  dai  commi  sesto,  settimo e ottavo, nella
concessione  o  autorizzazione  edilizia, nella convenzione o atto di
impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate:
      a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento
dell'insediamento commerciale;
      b) la   superficie   di  vendita  ripartita  per  tipologia  di
strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di
vendita;
      c) le superfici a magazzino e deposito;
      d) le superfici destinate alle attivita' accessorie;
      e) le  superfici  destinate  ad  altre  attivita',  ad  esempio
artigianali, di servizio;
      f) le  superfici  destinate  ai  servizi  pubblici (parcheggi e
verde pubblici) a norma dell'art. 21;
      g) le   superfici  destinate  a  soddisfare  il  fabbisogno  di
parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri;
      h) i  parcheggi  privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n.
122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le
aree  urbane  maggiormente  popolate, nonche' modificazioni di alcune
norme  del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale),
le  superfici  destinate a carico e scarico merci, nonche' ogni altro
ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri.".
    18. Dopo  il nono comma dell'art. 26 della legge n. 56/1977, come
da ultimo modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 70/1991, e'
inserito il seguente:
    "Nei  casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq 4.000,
nella   convenzione   devono   essere  adeguatamente  dettagliate  le
soluzioni  che  risolvono  i  problemi di impatto con la viabilita' e
deve   essere   definita   l'attribuzione   dei   relativi  costi  di
realizzazione".
    19. Il   decimo  comma  dell'art. 26  della  legge  regionale  n.
56/1977,   come  modificato  dall'art. 5  della  legge  regioanle  n.
70/1991, e' sostituito dal seguente:
    "L'ampliamento  della  superficie lorda di pavimento originaria o
la  modifica  delle  destinazioni  d'uso,  tipizzate  al  nono comma,
comporta  l'acquisizione  dell'autorizzazione regionale, la revisione
della   convenzione  o  dell'atto  di  impegno  unilaterale  e  dello
strumento urbanistico esecutivo solo quando le variazioni superino il
10  per  cento  della superficie utile lorda di pavimento originaria,
salvo che, per via di successivi ampliamenti, si superino i limiti di
cui ai commi settimo e ottavo".