Art. 7. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 e, in particolare, per consentire ai comuni l'adeguamento degli strumenti urbanistici nei termini previsti, si provvede al riordino della legge regionale n. 56/1977, secondo le modifiche di cui ai commi seguenti. 2. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo sostituito dall'art. 4 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45 (Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, e alle leggi regionali 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20), e' inserito il seguente: "6-bis. Per quanto attiene il settore della distribuzione commerciale al dettaglio si applicano le norme previste dagli indirizzi e criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)". 3. Il n. 1) del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 15 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, e' sostituito dal seguente: "1) valuta le esigenze di sviluppo delle attivita' produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature, indicando la quota che puo' essere soddisfatta con il recupero del patrimonio insediativo esistente ed individuando la quantita' di aree necessarie per la realizzazione dei nuovi insediamenti; valuta altresi' le esigenze relative agli insediamenti del settore commerciale applicando gli indirizzi ed i criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998;". 4. Dopo la lettera d) del n. 1) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 61/1984, e' inserita la seguente: "d-bis) i criteri per l'applicazione degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, ove sono contenute le motivazioni delle scelte operate nella definizione delle zone di insediamento commerciale;". 5. Il n. 4) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 56/1977, e' sostituito dal seguente: "4) le norme di attuazione, contenenti le definizioni e le prescrizioni generali e particolari relative alle classi di destinazione d'uso, ai tipi di intervento, ai modi di attuazione ed alla gestione del piano, ivi comprese quelle relative agli insediamenti commerciali al dettaglio.". 6. Dopo il primo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 17 della legge regionale n. 61/1984, e' inserito il seguente: "I comuni, utilizzando le tavole di cui al primo comma, n. 3) ed avvalendosi di quelle in scala idonea, rappresentano altresi' le perimetrazioni con riferimento alle caratteristiche delle zone di insediamento commerciale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 114/1998 e degli indirizzi e dei criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo stesso.". 7. Al ventesimo comma dell'art. 15 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge regionale n. 61/1984, e' aggiunto il seguente periodo: "In caso di mancato adeguamento entro il termine di centottanta giorni, del piano regolatore generale agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, entrano in vigore, fino all'emanazione delle norme comunali, le norme sostitutive stabilite ai sensi dell'art. 6, comma 6 del decreto legislativo stesso.". 8. La lettera f) del comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale 29 luglio 1997, n. 41, e' sostituita dalla seguente: "f) incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilita' del piano regolatore generale vigente, relativi alle attivita' economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive, commerciali, anche di adeguamento della disciplina della rete distributiva agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, risultanti dagli atti del piano medesimo, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione non eccedente i diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione non eccedente i ventimila abitanti, al 2 per cento nei restanti comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti. Tali incrementi devono essere realizzati su aree contigue a quelle urbanizzate o a quelle di nuovo impianto previste dal piano regolatore generale vigente.". 9. Dopo il comma 5 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 41/1997, e' aggiunto il seguente: "5-bis. La variante di adeguamento al piano regolatore generale ai sensi del decreto legislativo n. 114/1998 e' approvata dalla giunta regionale entro centoventi giorni dalla data del suo ricevimento esclusivamente nel caso in cui contenga degli interventi attuabili a seguito di avvio delle procedure previste dagli articoli 8 e 9 del decreto medesimo.". 10. La lettera b) del n. 1) del primo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977, come modificata dall'art. 24 della legge regionale n. 61/1984, e' sostituita dalla seguente: "b) 5 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici);". 11. Il n. 3) del primo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 24 della legge regionale n. 61/1984, e' sostituito dal seguente: "3) aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali al dettaglio non soggetti alle prescrizioni di cui al secondo comma: nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'art. 24, primo comma, n. 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui all'art. 13, terzo comma, lettere e) ed f), la dotazione minima e' stabilita nella misura dell'80 per cento della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui all'art. 13, terzo comma, lettera g), la dotazione minima e' stabilita nella misura del 100 per cento della superficie lorda di pavimento. La dotazione minima di aree destinate a parcheggio pubblico e' stabilita in misura non inferiore al 50 per cento delle menzionate dotazioni.". 12. Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 70, e' sostituito dal seguente: "Per le attivita' commerciali al dettaglio di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 114/1998, con superficie di vendita superiore a mq 400 devono anche essere osservati gli standard relativi al fabbisogno di parcheggi pubblici stabiliti dagli indirizzi e dai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, applicando il maggiore tra quelli previsti al n. 3) del primo comma e quelli previsti nel presente comma; nel caso di interventi nei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'art. 24, primo comma, n. 1), la dotazione di parcheggi pubblici e' stabilita nella misura dell'80 per cento degli standard previsti dai citati indirizzi e criteri, fatte salve ulteriori prescrizioni aggiuntive stabilite dai criteri stessi. I comuni possono richiedere altre dotazioni di standard o di altre aree per attrezzature al servizio degli insediamenti non disciplinate dal presente comma e che sono da intendersi aggiuntive a quelle previste dallo stesso.". 13. La lettera f) del primo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, e' sostituita dalla seguente: "f) le aree e gli edifici da riservare alle attivita' commerciali al dettaglio, con riferimento a quanto previsto dal decreto legislativo n. 114/1998 e nel rispetto delle norme previste dagli indirizzi e dai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998, nonche' gli impianti di commercializzazione all'ingrosso.". 14. Il sesto comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 70/1991, e' sostituito dal seguente: "Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative all'insediamento delle attivita' commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a mq 1.500 nei comuni con popolazione fino a diecimila abitanti e a mq 2.500 negli altri comuni e' contestuale al rilascio dell'autorizzazione commerciale ai sensi del decreto legislativo n. 114/1998, purche' la superficie lorda di pavimento non sia superiore a mq 4.000. Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e' subordinato alle norme e prescrizioni di cui ai commi seguenti.". 15. Il settimo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 70/1991, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di insediamenti di attivita' commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento compresa tra mq 4.000 e mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e' subordinato alla stipula di una convenzione o atto di impegno unilaterale, ai sensi dell'art. 49, quinto comma, ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione e' rilasciata in conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998.". 16. L'ottavo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 70/1991, e' sostituito dal seguente: "Nel caso di insediamenti di attivita' commerciali al dettaglio con superficie lorda di pavimento superiore a mq 8.000, il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e' subordinato a preventiva approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo ed a preventiva autorizzazione regionale. Tale autorizzazione e' rilasciata in conformita' agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 3 della legge regionale sulla disciplina del commercio in Piemonte in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998.". 17. Il nono comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 70/1991, e' sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dai commi sesto, settimo e ottavo, nella concessione o autorizzazione edilizia, nella convenzione o atto di impegno unilaterale che disciplinano l'intervento, sono precisate: a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell'insediamento commerciale; b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita; c) le superfici a magazzino e deposito; d) le superfici destinate alle attivita' accessorie; e) le superfici destinate ad altre attivita', ad esempio artigianali, di servizio; f) le superfici destinate ai servizi pubblici (parcheggi e verde pubblici) a norma dell'art. 21; g) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri; h) i parcheggi privati ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonche' modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonche' ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri.". 18. Dopo il nono comma dell'art. 26 della legge n. 56/1977, come da ultimo modificato dall'art. 5 della legge regionale n. 70/1991, e' inserito il seguente: "Nei casi di superficie lorda di pavimento superiore a mq 4.000, nella convenzione devono essere adeguatamente dettagliate le soluzioni che risolvono i problemi di impatto con la viabilita' e deve essere definita l'attribuzione dei relativi costi di realizzazione". 19. Il decimo comma dell'art. 26 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 5 della legge regioanle n. 70/1991, e' sostituito dal seguente: "L'ampliamento della superficie lorda di pavimento originaria o la modifica delle destinazioni d'uso, tipizzate al nono comma, comporta l'acquisizione dell'autorizzazione regionale, la revisione della convenzione o dell'atto di impegno unilaterale e dello strumento urbanistico esecutivo solo quando le variazioni superino il 10 per cento della superficie utile lorda di pavimento originaria, salvo che, per via di successivi ampliamenti, si superino i limiti di cui ai commi settimo e ottavo".