Art. 8.
                Principi in tema di orari di vendita
    1. In   applicazione   del   disposto  dell'art. 11  del  decreto
legislativo  n. 114/1998 gli orari di apertura e chiusura al pubblico
degli  esercizi  di  vendita  al  dettaglio  sono rimessi alla libera
determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui
al   suindicato   articolo  e  dei  criteri  emanati  dai  comuni  in
applicazione dell'art. 36 della legge n. 142/1990.
    2. I  comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia
di  orari  di  apertura  e  di  chiusura degli esercizi di vendita ai
seguenti principi:
      a) armonizzazione   degli  orari  di  apertura  degli  esercizi
commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in
relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della
legge  regionale  6 aprile  1995,  n. 52 (Norme per la formulazione e
l'adozione  dei  piani  comunali  di coordinamento degli orari PCO ai
sensi dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142/1990) e dell'art. 36,
comma 3, della legge n. 142/1990;
      b) promozione di un costante processo di confronto fra le parti
sociali    interessate   ed   i   soggetti   pubblici   per   avviare
sperimentazioni di nuove soluzioni di servizio alla collettivita';
      c) coordinamento  degli  orari  degli  esercizi di vendita, con
particolare  riguardo  alle  caratteristiche  delle  zone, cosi' come
individuate   dagli  indirizzi  e  dai  criteri  di  cui  all'art. 3,
attraverso   l'articolazione   della   mezza   giornata  di  chiusura
infrasettimanale, qualora prevista, e delle deroghe all'obbligo della
chiusura  festiva  e  domenicale  secondo  aree omogenee dello stesso
comune,  e, qualora necessario, anche a livello sovracomunale, previa
intesa con i comuni interessati;
      d) ottimizzazione del servizio al consumatore attraverso:
        1) l'individuazione dei giorni domenicali e festivi nei quali
consentire la deroga di cui alla lettera c) in modo tale da garantire
per  ogni  area omogenea l'apertura degli esercizi per ulteriori otto
domeniche  o  festivita' oltre a quelle comunque previste per il mese
di dicembre;
        2) la  definizione degli ambiti territoriali entro i quali e'
consentito  l'esercizio  dell'attivita'  di  vendita  ad  un limitato
numero di esercizi di vicinato in orario notturno;
        3) la  definizione  del  regime  di  orari da applicarsi alle
attivita'  miste di uno stesso esercizio commerciale, con particolare
riguardo  ai  centri  polifunzionali e ai centri commerciali, secondo
criteri   che,   oltre   al   settore  merceologico  o  all'attivita'
prevalente, tengano conto delle esigenze complessive dell'utenza;
        4) l'uniformita'  del  regime  degli  orari  delle  attivita'
artigiane,  agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio
a quello dei negozi;
        5) la  definizione  delle  modalita'  in  base alle quali gli
esercizi  del  settore  alimentare  devono  garantire  l'apertura  al
pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive.