Art. 8. Principi in tema di orari di vendita 1. In applicazione del disposto dell'art. 11 del decreto legislativo n. 114/1998 gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni di cui al suindicato articolo e dei criteri emanati dai comuni in applicazione dell'art. 36 della legge n. 142/1990. 2. I comuni conformano la predisposizione dei criteri in materia di orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita ai seguenti principi: a) armonizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali agli orari dei servizi pubblici e degli uffici locali, in relazione alle esigenze complessive degli utenti, in attuazione della legge regionale 6 aprile 1995, n. 52 (Norme per la formulazione e l'adozione dei piani comunali di coordinamento degli orari PCO ai sensi dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142/1990) e dell'art. 36, comma 3, della legge n. 142/1990; b) promozione di un costante processo di confronto fra le parti sociali interessate ed i soggetti pubblici per avviare sperimentazioni di nuove soluzioni di servizio alla collettivita'; c) coordinamento degli orari degli esercizi di vendita, con particolare riguardo alle caratteristiche delle zone, cosi' come individuate dagli indirizzi e dai criteri di cui all'art. 3, attraverso l'articolazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, qualora prevista, e delle deroghe all'obbligo della chiusura festiva e domenicale secondo aree omogenee dello stesso comune, e, qualora necessario, anche a livello sovracomunale, previa intesa con i comuni interessati; d) ottimizzazione del servizio al consumatore attraverso: 1) l'individuazione dei giorni domenicali e festivi nei quali consentire la deroga di cui alla lettera c) in modo tale da garantire per ogni area omogenea l'apertura degli esercizi per ulteriori otto domeniche o festivita' oltre a quelle comunque previste per il mese di dicembre; 2) la definizione degli ambiti territoriali entro i quali e' consentito l'esercizio dell'attivita' di vendita ad un limitato numero di esercizi di vicinato in orario notturno; 3) la definizione del regime di orari da applicarsi alle attivita' miste di uno stesso esercizio commerciale, con particolare riguardo ai centri polifunzionali e ai centri commerciali, secondo criteri che, oltre al settore merceologico o all'attivita' prevalente, tengano conto delle esigenze complessive dell'utenza; 4) l'uniformita' del regime degli orari delle attivita' artigiane, agricole ed industriali esercenti la vendita al dettaglio a quello dei negozi; 5) la definizione delle modalita' in base alle quali gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di piu' di due festivita' consecutive.