Art. 9. Localita' ad economia turistica 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, sentite le rappresentanze degli enti locali, attraverso la conferenza permanente Regione-autonomie locali istituita ai sensi della legge regionale n. 34/1998, e le rappresentanze delle organizzazioni regionali piu' rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e turismo e dei lavoratori dipendenti, approva i criteri per l'individuazione delle localita' ad economia turistica, al fine particolare delle deroghe di cui all'art. 12, comma 1, del decrerto legislativo n. 114/1998, con riferimento alle seguenti tipologie di comuni: a) comuni o parti di comuni a prevalente economia turistica o, comunque, ad elevato indice di specializzazione turistica; b) citta' d'arte o parti di comuni aventi tale connotazione; c) comuni montani o zone montane di comuni; d) altri comuni o singole zone di comuni caratterizzati dalla presenza di attrattive termali, naturalistico-ambientali, storico-culturali, sportive, artigianali, enogastronomiche, religiose, in cui il movimento turistico, anche solo giornaliero, costituisce un elemento di significativo apporto all'animazione o all'economia della localita'; e) comuni, o parti di essi, interessati da un rilevante afflusso di turisti in occasione di manifestazioni permanenti o episodiche, connotate da capacita' di attrazione extracomunale. 2. Ciascuna provincia sulla base delle istanze presentate dai comuni del proprio territorio interessati, provvede, in applicazione dei criteri regionali di cui al comma 1 e sentite le organizzazioni provinciali piu' rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo, nonche' dei lavoratori dipendenti, all'individuazione della connotazione permanente o periodica o episodica, di localita' turistica dell'intero territorio comunale o di parti specifiche dello stesso, sulla base delle esigenze e delle peculiari caratteristiche territoriali ed economiche locali. 3. Ciascuna provincia provvede altresi', sentite le organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative di cui al comma 2, all'individuazione, per ciascun comune interessato, dei periodi in cui e' riconosciuta la presenza rilevante di popolazione turistica, anche giornaliera, ai fini delle deroghe previste dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998. 4. Le deliberazioni relative alle deroghe previste dal presente articolo devono essere inviate entro quindici giorni dalla loro adozione all'osservatorio regionale di cui al capo IX. 5. I criteri di cui al presente articolo possono essere sottoposti ad aggiornamento sulla base di mutamenti del contesto economico del mercato, in relazione alle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.