Art. 9.
                   Localita' ad economia turistica
    1. Il  consiglio  regionale, su proposta della giunta, sentite le
rappresentanze degli enti locali, attraverso la conferenza permanente
Regione-autonomie  locali istituita ai sensi della legge regionale n.
34/1998,  e  le  rappresentanze  delle  organizzazioni regionali piu'
rappresentative  dei  consumatori,  delle  imprese  del  commercio  e
turismo   e   dei   lavoratori  dipendenti,  approva  i  criteri  per
l'individuazione  delle  localita'  ad  economia  turistica,  al fine
particolare  delle  deroghe di cui all'art. 12, comma 1, del decrerto
legislativo  n.  114/1998, con riferimento alle seguenti tipologie di
comuni:
      a) comuni  o parti di comuni a prevalente economia turistica o,
comunque, ad elevato indice di specializzazione turistica;
      b) citta' d'arte o parti di comuni aventi tale connotazione;
      c) comuni montani o zone montane di comuni;
      d) altri  comuni  o singole zone di comuni caratterizzati dalla
presenza    di    attrattive    termali,    naturalistico-ambientali,
storico-culturali,     sportive,    artigianali,    enogastronomiche,
religiose,  in  cui  il  movimento turistico, anche solo giornaliero,
costituisce  un  elemento  di  significativo apporto all'animazione o
all'economia della localita';
      e) comuni,  o  parti  di  essi,  interessati  da  un  rilevante
afflusso  di  turisti  in  occasione  di  manifestazioni permanenti o
episodiche, connotate da capacita' di attrazione extracomunale.
    2. Ciascuna  provincia  sulla  base  delle istanze presentate dai
comuni  del proprio territorio interessati, provvede, in applicazione
dei  criteri  regionali di cui al comma 1 e sentite le organizzazioni
provinciali  piu'  rappresentative dei consumatori, delle imprese del
commercio   e   del   turismo,  nonche'  dei  lavoratori  dipendenti,
all'individuazione   della  connotazione  permanente  o  periodica  o
episodica,  di  localita' turistica dell'intero territorio comunale o
di  parti  specifiche dello stesso, sulla base delle esigenze e delle
peculiari caratteristiche territoriali ed economiche locali.
    3. Ciascuna    provincia    provvede    altresi',    sentite   le
organizzazioni  provinciali  maggiormente  rappresentative  di cui al
comma  2,  all'individuazione,  per  ciascun  comune interessato, dei
periodi  in  cui e' riconosciuta la presenza rilevante di popolazione
turistica,   anche   giornaliera,  ai  fini  delle  deroghe  previste
dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998.
    4. Le  deliberazioni  relative alle deroghe previste dal presente
articolo  devono  essere  inviate  entro  quindici  giorni dalla loro
adozione all'osservatorio regionale di cui al capo IX.
    5. I   criteri   di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
sottoposti  ad  aggiornamento  sulla  base  di mutamenti del contesto
economico del mercato, in relazione alle caratteristiche degli ambiti
territoriali della Regione.