Art. 2.
            Modalita' per l'erogazione dei finanziamenti
    1.  Il  consiglio  regionale, su proposta della giunta regionale,
approva  gli  obiettivi  e  gli  indirizzi  del programma generale di
intervento.
    2.  I  soggetti  beneficiari  dei finanziamenti, sulla base delle
deliberazioni  assunte  dai rispettivi consigli di amministrazione e,
per  gli atenei, acquisito il parere del senato accademico, entro sei
mesi  dall'entrata  in  vigore  della  legge,  presentano alla giunta
regionale  un  programma  generale  di  interventi, con l'indicazione
degli  obiettivi  che  li  hanno  motivati e dei risultati attesi. Il
programma  e'  accompagnato  dal  piano  economico  e  dei  tempi  di
attuazione  nonche' dalla precisazione della disponibilita' dei beni,
oggetto degli interventi stessi, e della situazione amministrativa di
attuabilita' delle opere previste.
    3.  La  giunta regionale, verificata la coerenza degli interventi
proposti  con  le  finalita'  della  legge  e con gli obiettivi e gli
indirizzi  approvati  dal  consiglio  regionale,  sentito il comitato
regionale  di  coordinamento,  costituito  ai  sensi  del decreto del
Presidente  della  Repubblica  27 gennaio 1998, n. 25 e previo parere
della  commissione  consiliare competente, provvede a stipulare con i
soggetti beneficiari accordi, intese, convenzioni.
    4. Tali atti devono contenere le seguenti indicazioni:
      a)   programma   generale   di   sviluppo   degli  insediamenti
universitari e dei servizi per il diritto allo studio universitario;
      b) individuazione   delle   priorita'   degli   interventi   da
finanziare, anche con il concorso di altri soggetti sostenitori e del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
in applicazione di eventuali protocolli d'intesa;
      c) tempi di realizzazione degli interventi;
      d) entita'  e  modalita'  di  erogazione  dei  finanziamenti  e
modalita' di rendicontazione delle spese;
      e) modalita' di comunicazione delle iniziative.
    5. Il   presidente   della  giunta  regionale  o,  in  sua  vece,
l'assessore  competente  riferisce annualmente al consiglio regionale
sullo stato di avanzamento degli interventi.