Art. 2. Modalita' per l'erogazione dei finanziamenti 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva gli obiettivi e gli indirizzi del programma generale di intervento. 2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti, sulla base delle deliberazioni assunte dai rispettivi consigli di amministrazione e, per gli atenei, acquisito il parere del senato accademico, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, presentano alla giunta regionale un programma generale di interventi, con l'indicazione degli obiettivi che li hanno motivati e dei risultati attesi. Il programma e' accompagnato dal piano economico e dei tempi di attuazione nonche' dalla precisazione della disponibilita' dei beni, oggetto degli interventi stessi, e della situazione amministrativa di attuabilita' delle opere previste. 3. La giunta regionale, verificata la coerenza degli interventi proposti con le finalita' della legge e con gli obiettivi e gli indirizzi approvati dal consiglio regionale, sentito il comitato regionale di coordinamento, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e previo parere della commissione consiliare competente, provvede a stipulare con i soggetti beneficiari accordi, intese, convenzioni. 4. Tali atti devono contenere le seguenti indicazioni: a) programma generale di sviluppo degli insediamenti universitari e dei servizi per il diritto allo studio universitario; b) individuazione delle priorita' degli interventi da finanziare, anche con il concorso di altri soggetti sostenitori e del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione di eventuali protocolli d'intesa; c) tempi di realizzazione degli interventi; d) entita' e modalita' di erogazione dei finanziamenti e modalita' di rendicontazione delle spese; e) modalita' di comunicazione delle iniziative. 5. Il presidente della giunta regionale o, in sua vece, l'assessore competente riferisce annualmente al consiglio regionale sullo stato di avanzamento degli interventi.