Art. 12. Interventi per l'innovazione 1. La Regione Toscana si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, di una societa' consortile promossa dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese artigiane al fine di attuare interventi innovativi, sperimentali, di sostegno e di coordinamento delle funzioni di sviluppo svolte dai livelli locali nelle materie di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 1. 2. La giunta regionale approva specifiche direttive relative alle modalita' operative. Entro il mese di aprile di ogni anno la societa' consortile fornisce al consiglio e alla giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti. 3. La Regione Toscana concede, per l'avvio delle attivita', contributi diretti per un importo di L. 200.000.000 annui per un triennio e determina annualmente la somma da destinare per lo svolgimenito delle attivita' di cui al comma 1.