Art. 12.
                    Interventi per l'innovazione
    1.  La  Regione Toscana si avvale, quale strumento funzionale per
la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico e tradizionale, di
una    societa'    consortile    promossa   dalle   associazioni   di
categoria maggiormente  rappresentative  delle  imprese  artigiane al
fine di attuare interventi innovativi, sperimentali, di sostegno e di
coordinamento  delle  funzioni  di sviluppo svolte dai livelli locali
nelle materie di cui alle lettere a), b), e c) dell'art.  1.
    2. La giunta regionale approva specifiche direttive relative alle
modalita' operative. Entro il mese di aprile di ogni anno la societa'
consortile   fornisce  al  consiglio  e  alla  giunta  regionale  una
relazione sull'attivita' svolta e sui risultati conseguiti.
    3.  La  Regione  Toscana  concede,  per  l'avvio delle attivita',
contributi  diretti  per  un  importo  di L. 200.000.000 annui per un
triennio  e  determina  annualmente  la  somma  da  destinare  per lo
svolgimenito delle attivita' di cui al comma 1.