Art. 14.
         Salvaguardia delle produzioni in via di cessazione
    1.   Alle   produzioni   ed   alle   attivita'   dell'artigianato
tradizionale  legate  al  mondo  rurale  e  minacciate dal rischio di
cessazione e scomparsa si applicano le disposizioni di cui alla legge
regionale 5 marzo 1997, n. 15.