Art. 15.
Disposizioni  in  materia  di  oneri  contributivi verso gli istituti
previdenziali  ed  assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti
                             artigiani.
    1.  Ai sensi dell'art.  48, comma 9 della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  a  decorrere  dal 1o gennaio 1998 la Regione fa fronte agli
oneri  per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani,
di  cui  all'art.  25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive
modificazioni,  mediante  risorse  stanziate  in  bilancio nei limiti
della  somma indicata nella tabella B allegata alla legge n. 449/1997
e  mediante  appositi  trasferimenti erariali a norma del citato art.
48, commna 9.
    2.  Le modalita' di erogazione della somma a carico della Regione
e  di  quella  di spettanza dello Stato sono disciplinate da apposita
convenzione  da  stipularsi  con  gli  istituti  assicuratori.  Nella
convenzione    sono    disciplinate    altresi'   le   modalita'   di
rendicontazione  degli oneri da parte dei predetti istituti. La quota
di spesa a carico dello Stato e' comunque erogata previa acquisizione
alla cassa regionale delle relative risorse erariali.