Art. 15. Disposizioni in materia di oneri contributivi verso gli istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani. 1. Ai sensi dell'art. 48, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 1o gennaio 1998 la Regione fa fronte agli oneri per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui all'art. 25 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni, mediante risorse stanziate in bilancio nei limiti della somma indicata nella tabella B allegata alla legge n. 449/1997 e mediante appositi trasferimenti erariali a norma del citato art. 48, commna 9. 2. Le modalita' di erogazione della somma a carico della Regione e di quella di spettanza dello Stato sono disciplinate da apposita convenzione da stipularsi con gli istituti assicuratori. Nella convenzione sono disciplinate altresi' le modalita' di rendicontazione degli oneri da parte dei predetti istituti. La quota di spesa a carico dello Stato e' comunque erogata previa acquisizione alla cassa regionale delle relative risorse erariali.