Art. 16.
                          Norma finanziaria
    1.  Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge,
decorrenti dall'anno 1999, si fa fronte con la seguente variazione da
apportare  al bilancio di previsione 1999 e, per gli anni successivi,
con le relative leggi di bilancio:
    In diminuzione:
      cap.   50060   "Fondo  globale  finanziamento  spese  ulteriori
programmi di sviluppo (Spese di investimento - Articoli 38 e 87 legge
regionale 6 maggio 1977, n. 28) .................................  L.
1.500.000.000
    Di nuova istituzione:
      cap.  36005  "Interventi  finanziari  a  favore  delle  imprese
dell'artigianato artistico e tradizionale" (Legge regionale n.58/1999
- Art. 13) ................................  L. 1.000.000.000
      cap.  36006  "Finanziamento  alle  camere  di commercio" (Legge
regionale n. 58/1999 - Art. 6, comma 3) .........................  L.
100.000.000.
      cap.  36007  "Contributo  annuale  alla societa' consortile per
l'artigianato artistico e tradizionale" (Legge regionale n. 58/1999 -
Art. 12, comma 3) .......................  L. 200.000.000
      cap.    36008    "Finanziamento    di   interventi   innovativi
sperimentali,  di  sostegno  e  di coordinamento" (Legge regionale n.
58/1999 - Art. 12, comma 1) .......................  L. 200.000.000
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 2 novembre 1999
                                CHITI
    La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il
13  aprile 1999 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 14
maggio 1999.
    Si  procede  alla  promulgazione ai sensi della L.R. 91/96 avendo
ritirato  in  data 25 ottobre 1999 la notifica a suo tempo effettuata
alla Commissione U.E. ex art. 93, par. 3 Trattato istitutivo U.E.