Art. 16. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 1999, si fa fronte con la seguente variazione da apportare al bilancio di previsione 1999 e, per gli anni successivi, con le relative leggi di bilancio: In diminuzione: cap. 50060 "Fondo globale finanziamento spese ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento - Articoli 38 e 87 legge regionale 6 maggio 1977, n. 28) ................................. L. 1.500.000.000 Di nuova istituzione: cap. 36005 "Interventi finanziari a favore delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale" (Legge regionale n.58/1999 - Art. 13) ................................ L. 1.000.000.000 cap. 36006 "Finanziamento alle camere di commercio" (Legge regionale n. 58/1999 - Art. 6, comma 3) ......................... L. 100.000.000. cap. 36007 "Contributo annuale alla societa' consortile per l'artigianato artistico e tradizionale" (Legge regionale n. 58/1999 - Art. 12, comma 3) ....................... L. 200.000.000 cap. 36008 "Finanziamento di interventi innovativi sperimentali, di sostegno e di coordinamento" (Legge regionale n. 58/1999 - Art. 12, comma 1) ....................... L. 200.000.000 La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 2 novembre 1999 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 13 aprile 1999 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 14 maggio 1999. Si procede alla promulgazione ai sensi della L.R. 91/96 avendo ritirato in data 25 ottobre 1999 la notifica a suo tempo effettuata alla Commissione U.E. ex art. 93, par. 3 Trattato istitutivo U.E.