Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i
    1. Ai fini della prsente legge sono definite:
      a) lavorazioni dell'artigianato artistico:
        le  creazioni,  le  produzioni  e  le opere di elevato valore
estetico  o  ispirate  a forme, modelli, decori, stili e tecniche che
costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale,
anche  con  riferimento  a  zone  di  affermata ed intensa produzione
artistica,  tenendo  conto  delle  innovazioni  che,  nel compatibile
rispetto  della  tradizione  artistica,  da  questa  prendono avvio e
qualificazione   nonche'   le   elaborazioni   cennesse   alla   loro
realizzazione;
        tali  lavorazioni vengono svolte prevalentemente con tecniche
manuali,  ad  alto  livello  tenico  professionale,  con l'ausilio di
apparecchiature,  ad eclusione di processi di lavorazione interamente
in  serie;  sono  ammesse singole fasi mccanizzate o automatizzate di
lavorazione   secondo   tecniche   innovative  e  con  strumentazioni
tecnologicamente  avanzate.  Rientrano  nel settore delle lavorazioni
artistiche  tutelate  dalla  presente  legge  anche  le  attivita' di
restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al
consolidamento  e  al  ripristino di beni di interesse aritistico, od
appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico,
bibliografico  ed  archivistico,  anche tutelati ai sensi delle norme
vigenti;
      b) lavorazioni dell'artigianato tradizionale:
        le  produzioni  e le attivita' di servizio realizzate secondo
tecniche  e  modalita'  che  si  sono consolidate nei costumi e nelle
consuetudini  a  livello locale, tenendo conto di tecniche innovative
che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento;
        tali  lavorazioni vengono svolte prevalentemente con tecniche
manuali,  anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature,
ad  esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di
fasi  automatizzate  di  lavorazione.  Rientrano  nel  settore  delle
lavorazioni tradizionali le attivita' di restauro e di riparazione di
oggetti d'uso.
    2.  La  giunta  regionale  definisce  le lavorazioni artistiche e
tradizionali  oggetto della presente legge identificando con apposito
atto i codici ISTAT alle stesse riconducibili.