Art. 2. D e f i n i z i o n i 1. Ai fini della prsente legge sono definite: a) lavorazioni dell'artigianato artistico: le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto delle innovazioni che, nel compatibile rispetto della tradizione artistica, da questa prendono avvio e qualificazione nonche' le elaborazioni cennesse alla loro realizzazione; tali lavorazioni vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, ad alto livello tenico professionale, con l'ausilio di apparecchiature, ad eclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse singole fasi mccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate. Rientrano nel settore delle lavorazioni artistiche tutelate dalla presente legge anche le attivita' di restauro consistenti in interventi finalizzati alla conservazione, al consolidamento e al ripristino di beni di interesse aritistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme vigenti; b) lavorazioni dell'artigianato tradizionale: le produzioni e le attivita' di servizio realizzate secondo tecniche e modalita' che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, tenendo conto di tecniche innovative che ne compongono il naturale sviluppo e aggiornamento; tali lavorazioni vengono svolte prevalentemente con tecniche manuali, anche con l'ausilio di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attivita' di restauro e di riparazione di oggetti d'uso. 2. La giunta regionale definisce le lavorazioni artistiche e tradizionali oggetto della presente legge identificando con apposito atto i codici ISTAT alle stesse riconducibili.