Art. 3.
         Promozione e riconoscimento dei consorzi di tutela
    1. Ai   fini   della  tutela  delle  produzioni  dell'artigianato
artistico e tradizionale, gli enti locali e associazioni di categoria
dell'artigianato  promuovono  la  costituzione  di consorzi aventi lo
scopo di garantire l'origine e la qualita' delle produzioni medesime.
    2. I    consorzi,    costituiti    esclusivamente    da   imprese
dell'artigianato artistico e tradizionale svolgono le funzioni di cui
al  comma precedente previo riconoscimento della competente camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
    3.  Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
sentite  le  province e le commissioni provinciali per l'artigianato,
riconoscono  i consorzi di cui al comma 1 a condizione che rispondano
ai requisiti di seguito indicati:
      a) siano rappresentativi di una percentuale significativa delle
imprese  artigiane  operanti  nelle  produzioni  oggetto della tutela
ricomprese nella zona interessata, secondo i parametri definiti dalla
giunta regionale;
      b) siano  retti  da  statuti che consentano l'ammissione, senza
discriminazione, delle imprese artigiane che operano nelle produzioni
oggetto di tutela;
      c) dispongano   di   strutture   e  di  risorse  adeguate  allo
svolgimento dei compiti assegnati.
    4. Nel  caso  in  cui  la  produzione  oggetto  di  tutela sia da
ricondursi  ad  ambiti  territoriali  ricadenti  in piu' province, le
camere di commercio interessate operano di concerto.
    5.  Per ogni provincia non puo' riconoscersi piu' di un consorzio
di tutela per la stessa produzione.