Art. 3. Promozione e riconoscimento dei consorzi di tutela 1. Ai fini della tutela delle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale, gli enti locali e associazioni di categoria dell'artigianato promuovono la costituzione di consorzi aventi lo scopo di garantire l'origine e la qualita' delle produzioni medesime. 2. I consorzi, costituiti esclusivamente da imprese dell'artigianato artistico e tradizionale svolgono le funzioni di cui al comma precedente previo riconoscimento della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentite le province e le commissioni provinciali per l'artigianato, riconoscono i consorzi di cui al comma 1 a condizione che rispondano ai requisiti di seguito indicati: a) siano rappresentativi di una percentuale significativa delle imprese artigiane operanti nelle produzioni oggetto della tutela ricomprese nella zona interessata, secondo i parametri definiti dalla giunta regionale; b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, delle imprese artigiane che operano nelle produzioni oggetto di tutela; c) dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati. 4. Nel caso in cui la produzione oggetto di tutela sia da ricondursi ad ambiti territoriali ricadenti in piu' province, le camere di commercio interessate operano di concerto. 5. Per ogni provincia non puo' riconoscersi piu' di un consorzio di tutela per la stessa produzione.