Art. 4.
                   Compiti dei consorzi di tutela
    1. I  consorzi riconosciuti dalle camere di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  ai sensi dell'art.  3 svolgono i compiti
concernenti:
      a) l'elaborazione  dei  disciplinari  di produzione, dei marchi
collettivi di origine e di qualita' e dei connessi regolamenti d'uso;
      b) la registrazione dei marchi collettivi di origine e qualita'
secondo le norme contenute nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e
successive modifiche ed integrazioni;
      c) la concessione e la revoca dell'uso dei marchi collettivi di
origine e di qualita' alle imprese artigiane;
      d) la   vigilanza   nei   confronti   delle  imprese  artigiane
concessionarie dei marchi;
      e) l'elaborazione di progetti finalizzati alla qualificazione e
all'innovazione  delle  lavorazioni artistiche e tradizionali di loro
competenza  sotto  il profilo formale, delle tecniche e dei materiali
utilizzati;
      f) lo  svolgimento  di  attivita'  di  formazione professionale
attraverso la costituzione delle botteghe-scuola di cui al successivo
art. 9;
      g) la promozione dei marchi collettivi di origine e qualita';
      h) la  divulgazione  della  conoscenza,  anche  storica,  sulle
produzioni   dell'artigianato   artistico   e  tradizionale  da  loro
tutelate.
    2. I  consorzi  trasmettono  alla  Regione,  alle province e alle
camere   di   commercio,   industria,   artigianato   ed  agricoltura
interessate una relazione annuale sull'attivita' svolta, nonche' dati
e informazioni sugli andamenti delle produzioni oggetto della tutela.