Art. 4. Compiti dei consorzi di tutela 1. I consorzi riconosciuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 3 svolgono i compiti concernenti: a) l'elaborazione dei disciplinari di produzione, dei marchi collettivi di origine e di qualita' e dei connessi regolamenti d'uso; b) la registrazione dei marchi collettivi di origine e qualita' secondo le norme contenute nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e successive modifiche ed integrazioni; c) la concessione e la revoca dell'uso dei marchi collettivi di origine e di qualita' alle imprese artigiane; d) la vigilanza nei confronti delle imprese artigiane concessionarie dei marchi; e) l'elaborazione di progetti finalizzati alla qualificazione e all'innovazione delle lavorazioni artistiche e tradizionali di loro competenza sotto il profilo formale, delle tecniche e dei materiali utilizzati; f) lo svolgimento di attivita' di formazione professionale attraverso la costituzione delle botteghe-scuola di cui al successivo art. 9; g) la promozione dei marchi collettivi di origine e qualita'; h) la divulgazione della conoscenza, anche storica, sulle produzioni dell'artigianato artistico e tradizionale da loro tutelate. 2. I consorzi trasmettono alla Regione, alle province e alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura interessate una relazione annuale sull'attivita' svolta, nonche' dati e informazioni sugli andamenti delle produzioni oggetto della tutela.