Art. 6.
          Vigilanza sull'attivita' dei consorzi e sanzioni
    1. La  camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
esercita la vigilanza sull'attivita' dei consorzi di tutela.
    2.  Nel  caso  del  venir meno dei requisiti previsti dall'art. 3
ovvero   di   grave   inadempienza   rispetto   ai  compiti  previsti
dall'art. 4,  la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura,  previa  diffida,  revoca  l'atto  di riconoscimento dei
consorzi e ne dispone lo scioglimento.
    3.  La  Regione  riconosce  alle camere di commnercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura,  per  l'esercizio  delle  funzioni loro
attribuite   dalla   presente   legge,   un  finanziamento  annuo  da
determinarsi con legge di bilancio.