Art. 6. Vigilanza sull'attivita' dei consorzi e sanzioni 1. La camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura esercita la vigilanza sull'attivita' dei consorzi di tutela. 2. Nel caso del venir meno dei requisiti previsti dall'art. 3 ovvero di grave inadempienza rispetto ai compiti previsti dall'art. 4, la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, previa diffida, revoca l'atto di riconoscimento dei consorzi e ne dispone lo scioglimento. 3. La Regione riconosce alle camere di commnercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge, un finanziamento annuo da determinarsi con legge di bilancio.