Art. 9. Bottega-scuola 1. Sono denominate "Bottega-scuola" le imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale dirette da un maestro artigiano. 2. Le botteghe-scuola sono riconosciute dai consorzi di tutela di cui all'art. 3, o in loro assenza dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e svolgono attivita' formative nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sono espressione.