Art. 9.
                           Bottega-scuola
    1.  Sono  denominate  "Bottega-scuola"  le  imprese  del  settore
dell'artigianato  artistico  e  tradizionale  dirette  da  un maestro
artigiano.
    2. Le botteghe-scuola sono riconosciute dai consorzi di tutela di
cui  all'art.   3,  o  in  loro  assenza  dalla  camera di commercio,
industria,  artigianato ed agricoltura e svolgono attivita' formative
nell'ambito  dello  specifico  settore  dell'artigianato  artistico e
tradizionale di cui sono espressione.