Art. 2. Comitato scientifico 1. Per la predisposizione, la realizzazione e la valutazione dei programma di interventi di cui all'art. 4 e per la definizione delle proposte divulgative e' istituito un comitato scientifico nominato dal consiglio regionale, su proposta del presidente della giunta regionale. 2. Il comitato e' composto da sette membri scelti tra esperti in ricerca storica, in antropologia culturale ed in comunicazione. Le modalita' di funzionamento del comitato sono stabilite con deliberazione della giunta regionale. 3. Ai componenti del comitato scientifico spettano un'indennita' di presenza, nonche' un eventuale rimborso spese per la partecipazione alle sedute per i membri che risiedono in comune diverso da quello in cui si svolgono le sedute. La determinazione della misura dell'indennita' e' disposta con atto della giunta regionale. Il rimborso delle spese e' riconosciuto nella misura spettante ai dirigenti della Regione.