Art. 2.
                        Comitato scientifico
    1.  Per la predisposizione, la realizzazione e la valutazione dei
programma di interventi di cui all'art.  4 e per la definizione delle
proposte  divulgative  e'  istituito un comitato scientifico nominato
dal  consiglio  regionale,  su  proposta  del presidente della giunta
regionale.
    2.  Il comitato e' composto da sette membri scelti tra esperti in
ricerca  storica,  in  antropologia culturale ed in comunicazione. Le
modalita'   di   funzionamento   del   comitato  sono  stabilite  con
deliberazione della giunta regionale.
    3.  Ai componenti del comitato scientifico spettano un'indennita'
di   presenza,   nonche'   un   eventuale   rimborso   spese  per  la
partecipazione  alle  sedute  per  i  membri  che risiedono in comune
diverso  da  quello  in  cui si svolgono le sedute. La determinazione
della  misura  dell'indennita'  e'  disposta  con  atto  della giunta
regionale.  Il  rimborso  delle  spese  e'  riconosciuto nella misura
spettante ai dirigenti della Regione.