Art. 3.
                       Coordinamento regionale
    1. Al fine di coordinare le iniziative promosse dai comuni, dalle
associazioni  e  dagli  altri sogetti interessati e per assicurare un
collegamento  con  il  comitato  di  cui  all'art. 2  e' istituito un
coordinamento regionale.
    2.  Il coordinamento regionale e' nominato dalla giunta regionale
ed  e'  composto  da  due  membri  per  ogni  territorio  provinciale
individuati  dal  presidente della provincia tra i rappresentanti dei
soggetti   interessati  con  particolare  riferimento  agli  istituti
storici per lo studio della resistenza.