Art. 3. Coordinamento regionale 1. Al fine di coordinare le iniziative promosse dai comuni, dalle associazioni e dagli altri sogetti interessati e per assicurare un collegamento con il comitato di cui all'art. 2 e' istituito un coordinamento regionale. 2. Il coordinamento regionale e' nominato dalla giunta regionale ed e' composto da due membri per ogni territorio provinciale individuati dal presidente della provincia tra i rappresentanti dei soggetti interessati con particolare riferimento agli istituti storici per lo studio della resistenza.