Art. 4. Programma delle iniziative 1. La giunta regionale, d'intesa con il comitato scientifico e con il coordinamento regionale, definisce il programma complessivo delle ricerche da effettuarsi e delle iniziative da realizzarsi sul territorio regionale nonche' le relative modalita' di attuazione. Il programma e' approvato con deliberazione del consiglio regionale. 2. La giunta regionale verifica annualmente l'attuazione del programma, ne predispone eventuali integrazioni e modifiche e, sulla base dei risultati raggiunti, elabora, d'intesa con il comitato scientifico, un progetto di archiviazione e divulgazione della documentazione raccolta al termine del periodo previsto all'art. 1. Il progetto e' approvato con deliberazione della giunta regionale. 3. La giunta regionale presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuaizone del programma e sui risultati conseguiti.