Art. 4.
                     Programma delle iniziative
    1. La  giunta  regionale,  d'intesa con il comitato scientifico e
con  il  coordinamento  regionale, definisce il programma complessivo
delle  ricerche  da effettuarsi e delle iniziative da realizzarsi sul
territorio  regionale nonche' le relative modalita' di attuazione. Il
programma e' approvato con deliberazione del consiglio regionale.
    2. La  giunta  regionale  verifica  annualmente  l'attuazione del
programma,  ne predispone eventuali integrazioni e modifiche e, sulla
base  dei  risultati  raggiunti,  elabora,  d'intesa  con il comitato
scientifico,  un  progetto  di  archiviazione  e  divulgazione  della
documentazione  raccolta  al termine del periodo previsto all'art. 1.
Il progetto e' approvato con deliberazione della giunta regionale.
    3. La   giunta   regionale   presenta  annualmente  al  consiglio
regionale una relazione sullo stato di attuaizone del programma e sui
risultati conseguiti.