Art. 5.
             Autorizzazione di spesa e norma finanziaria
    1. E'  autorizzata nel quadriennio 1999-2002 la spesa complessiva
di L. 600.000.000 per gli interventi previsti all'art. 1 nella misura
di L. 150.000.000 per ogni anno finanziario.
    2. Agli oneri di spesa di cui al comma precedente per l'esercizio
1999  si  fa  fronte  mediante la seguente variazione di bilancio per
conpetenza e cassa di analogo importo:
In diminuzione:
    cap.  50000  -  Fondo  globale  finanziamento  spese  adempimento
funzioni  normali  (spese correnti, articoli 38 e 87, legge regionale
n. 28/1977) .................................. L. 150.000.000
n aumento di nuova istituzione:
    cap.  00987  -  Interventi finalizzati a salvare la memoria delle
stragi nazifasciste .......................L. 150.000.000
    3. Agli  oneri  di spesa per i successivi esercizi si provvedera'
con le relative leggi di bilancio.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 10 novembre 1999
                              Marcucci
             (incaricata con D.P.G.R. n. 221/15.6.1995)
    La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il
12  ottobre 1999 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 5
novembre 1999.