(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 30 novembre 1999) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento" e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, cosi' come sostituito dall'art. 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6926 di data 14 ottobre 1999; Decreta: 1. E' emanato il "Regolamento concernente norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche in provincia di Trento". Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzion scolastiche, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990. n. 29, e' presupposto per l'attribuzione a tutte le scuole della personalita' giuridica e della piena autonomia, volte alla realizzazione di condizioni organizzative e didattiche di stabilita', di efficacia e di efficienza al fine di agevolare l'esercizio del diritto all'istruzione e lo sviluppo culturale della comunita'. 2. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali per i circoli didattici e per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e' perseguito sulla base di parametri dimensionali e requisiti ottimali finalizzati in particolare: a) a consentire un efficace esercizio dell'autonomia attraverso la stabilita' nel tempo delle istituzioni scolastiche sulla base anche delle previsioni degli andamenti della scolarita'; b) ad offrire una pluralita' di scelte didattiche e formative articolate sul territorio in grado di soddisfare le esigenze della comunita' locale e di agevolare l'esercizio del diritto allo studio, tenendo conto delle esigenze sociali, ambientali, culturali e delle minoranze linguistiche locali; c) a permettere l'impostazione di una programmazione territoriale diffusa ed autonoma dell'offerta scolastica che privilegi il rapporto scuola/territorio; d) a favorire il rapporto tra istituzioni scolastiche autonome, scuole materne, enti e centri di formazione professionale, universita' ed altre agenzie formative, comprese quelle private, con l'obiettivo dell'utilizzo ottimale e dell'integrazione delle diverse risorse formative; e) ad assicurare alle istituzioni scolastiche autonome la necessaria capacita' di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, le istituzioni, le organizzazioni sociali ed associazioni operanti nel territorio; cio' al fine di un piu' efficace rapporto collaborativo tra istituzioni scolastiche, comprese quelle non statali, e territorio, affinche', nel rispetto della reciproca autonomia, si possano elaborare strategie unitarie di sviluppo anche in un piu' ampio contesto di patti territoriali fra vari soggetti pubblici e privati; f) a promuovere un sistema formativo coordinato, in previsione anche del complessivo processo di riorganizzazione del sistema scolastico; g) a conseguire obiettivi didattico pedagogici integrati mediante l'inserimento dei giovani in una comunita' idonea a stimolare la capacita' di apprendimento e di socializzazione ed attraverso la concreta realizzazione, anche sotto il profilo organizzativo, dei principi di efficacia, efficienza e di sussidiarieta'; h) a garantire un utilizzo delle dotazioni umane e finanziarie delle istituzioni scolastiche e della provincia in rapporto alle effettive necessita' ed alle complessive risorse disponibili.