Art. 3.
             Quadro provinciale dell'offerta scolastica
    1.  Il  quadro  provinciale  dell'offerta  scolastica e' adottato
dalla   giunta   provinciale   per   una  migliore  distribuzione  ed
organizzazione  territoriale  delle  istituzioni  scolastiche  ed  e'
aggiornato con cadenza almeno quinquennale.
    2.  Il  quadro  provinciale dell'offerta scolastica determina gli
ulteriori interventi di razionalizzazione della rete scolastica quali
l'istituzione,   soppressione,   accorpamento,  trasformazione  delle
scuole,  istituti e corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio
in relazione alle effettive necessita' didattiche ed organizzative ed
alla consistenza numerica delle scuole interessate.
    3.  Per l'adozione del quadro provinciale dell'offerta scolastica
la  provincia  provvede previa consultazione del consiglio scolastico
provinciale   e,   attraverso   una  conferenza  provinciale  o  piu'
conferenze  territoriali  individuate  con provvedimento della giunta
provinciale,   invitando   un   rappresentante   per   ogni   comune,
comprensorio e istituzioni scolastiche interessati.