Art. 3. Quadro provinciale dell'offerta scolastica 1. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica e' adottato dalla giunta provinciale per una migliore distribuzione ed organizzazione territoriale delle istituzioni scolastiche ed e' aggiornato con cadenza almeno quinquennale. 2. Il quadro provinciale dell'offerta scolastica determina gli ulteriori interventi di razionalizzazione della rete scolastica quali l'istituzione, soppressione, accorpamento, trasformazione delle scuole, istituti e corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio in relazione alle effettive necessita' didattiche ed organizzative ed alla consistenza numerica delle scuole interessate. 3. Per l'adozione del quadro provinciale dell'offerta scolastica la provincia provvede previa consultazione del consiglio scolastico provinciale e, attraverso una conferenza provinciale o piu' conferenze territoriali individuate con provvedimento della giunta provinciale, invitando un rappresentante per ogni comune, comprensorio e istituzioni scolastiche interessati.